Onere di provare il giudicato esterno con attestazione di cancelleria (Cass. civ. Sez. 2 n. 4940 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte che invoca l’autorità del giudicato esterno ha l’onere di fornirne la prova, mediante la produzione della sentenza munita dell’attestazione di cancelleria ex art. 124 disp. att. c.p.c., anche qualora la controparte non abbia contestato la sussistenza del giudicato, restando esonerata solo in caso di espresso riconoscimento dell’intervenuta formazione del giudicato stesso. Il giudicato esterno, al pari di quello interno, è rilevabile d’ufficio solo se emerge da atti comunque prodotti nel giudizio di merito o se si è formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata; la sua produzione nel giudizio di legittimità è, invece, inammissibile ex art. 372 c.p.c. qualora l’attestazione sia stata rilasciata dopo la pubblicazione della sentenza impugnata.
Il Fatto
Un ente regionale, avente causa dell’originario ente espropriante, agiva in giudizio per ottenere la declaratoria di nullità di un atto di trasferimento immobiliare stipulato da un soggetto che si era illegittimamente immesso nel possesso di terreni espropriati, nonché il rilascio degli immobili e il risarcimento dei danni. In un primo, separato giudizio tra le stesse parti in relazione ad altre particelle, era intervenuta una pronuncia favorevole all’ente, passata in giudicato. Il tribunale dichiarava la nullità totale dell’atto di trasferimento, ma la corte d’appello, in parziale riforma, limitava la nullità ai soli immobili ricadenti nelle particelle oggetto del primo giudicato ed estendeva a tale pronuncia gli effetti del giudicato esterno, condannando l’ente al pagamento del valore degli immobili acquisiti per accessione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui l’ente aveva dedotto la violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto formato il giudicato sulla precedente sentenza senza che fosse prodotta la copia autentica munita della formula di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c. e del certificato di cancelleria comprovante il passaggio in giudicato.
La Corte ha premesso che, nel rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra due giudizi, il giudice del giudizio dipendente può estendere gli effetti riflessi del giudicato formatosi nel giudizio pregiudicante, al fine di prevenire il contrasto tra giudicati. Ha tuttavia precisato che tale operazione richiede il previo accertamento dell’effettiva esistenza del giudicato, la cui prova è a carico della parte che ne invoca l’autorità.
Il Collegio ha quindi ribadito il principio per cui il giudicato esterno, sebbene rilevabile d’ufficio anche nel giudizio di legittimità, deve essere provato mediante la produzione della sentenza munita dell’attestazione di cancelleria, anche in caso di non contestazione della controparte, non assimilabile all’espresso riconoscimento. Nella specie, la certificazione prodotta nel giudizio di cassazione recava una data successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata ed era pertanto inammissibile ai sensi dell’art. 372 c.p.c., non essendo stata depositata nel corso del giudizio di merito.
La Corte ha infine escluso la ricorrenza dei presupposti per la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., non potendo la necessità di registrare la sentenza costituire causa non imputabile. Accolto il primo motivo e dichiarati assorbiti i restanti, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2909 c.c. – Cosa giudicata
- Art. 153 c.p.c. – Improrogabilità dei termini perentori
- Art. 324 c.p.c. – Cosa giudicata formale
- Art. 372 c.p.c. – Produzione di altri documenti