Valutazione delle prove riservata al merito, ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. I n. 1839 del 25.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento civile l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, nonché la scelta delle risultanze ritenute idonee a formare il convincimento, sono riservate al giudice di merito. Per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi. La doglianza ex art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si alleghi che il giudice non abbia operato secondo il prudente apprezzamento o abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello legale. Il ricorso che si limiti a censurare la valutazione delle prove è pertanto inammissibile.

Il Fatto

I ricorrenti, soci di una società in accomandita semplice, convenivano in giudizio la banca chiedendo l’accertamento della sua responsabilità per avere cagionato, con le proprie condotte, il fallimento della società e, per l’effetto, la condanna al risarcimento dei danni.

Il Tribunale respingeva la domanda ritenendo prescritto il diritto. La Corte d’appello accoglieva il gravame sul punto della prescrizione, ma nel merito confermava il rigetto, ravvisando un difetto di supporto probatorio e l’esistenza di elementi — in particolare la relazione depositata nella procedura concorsuale — che indicavano cause del fallimento estranee a quelle allegate. Propongono ricorso per cassazione i soci soccombenti.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., censurando uno scrutinio parziale delle prove e una motivazione solo apparente.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il contenuto si sostanzia in una mera critica alla valutazione delle prove operata dal giudice di merito e si traduce nella sollecitazione a un sindacato non consentito in sede di legittimità. Il principio è costantemente enunciato: sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze di quelle idonee a dimostrare i fatti in discussione.

Quanto alla dedotta parzialità dello scrutinio e al carattere solo apparente della motivazione, il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare ogni singola argomentazione delle parti. È sufficiente che, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali fonda il convincimento e l’iter seguito, disattendendo implicitamente quelli logicamente incompatibili con la decisione.

La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 20867 del 2020: per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi; è invece inammissibile la doglianza secondo cui, nel valutare le prove proposte, egli abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre. La doglianza ex art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice non abbia operato secondo il suo prudente apprezzamento o abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello legale.

Nessuna di tali censure risulta ritualmente formulata: il ricorso si limita a criticare la valutazione delle prove e l’ordinanza che ha disatteso le istanze istruttorie. Inammissibili sono anche le deduzioni svolte con la memoria, che articolano un motivo radicalmente diverso da quello originario, invocando erroneamente il criterio di vicinanza della prova, regola che guida l’interpretazione dell’art. 2697 c.c. ma non altera la distribuzione degli oneri probatori. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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