Ricorso improcedibile se manca il deposito della notifica della sentenza (Cass. civ. Sez. 1 n. 190 del 03.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora il ricorrente per cassazione abbia allegato, espressamente o implicitamente, che la sentenza impugnata gli è stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, deve ritenersi operante il termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ. Sorge, pertanto, a suo carico l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., la copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall’art. 369, primo comma, cod. proc. civ. La mancata osservanza di tale onere comporta l’improcedibilità del ricorso, salvo che la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato (c.d. prova di resistenza), ovvero che la notificazione della sentenza risulti prodotta dal controricorrente o comunque presente nel fascicolo d’ufficio.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un rapporto di conto corrente con apertura di credito e di un mutuo, aveva convenuto in giudizio la banca per ottenere la ripetizione di somme che assumeva essere state illegittimamente addebitate, anche per effetto del superamento del tasso soglia e del meccanismo anatocistico del piano di ammortamento c.d. “alla francese”. Il Tribunale aveva respinto la domanda per genericità delle allegazioni, e la Corte d’appello aveva confermato la decisione.
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia, la società ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. La banca ha resistito con controricorso e depositato memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato preliminarmente la questione dell’improcedibilità del ricorso, rilevando che la ricorrente aveva espressamente allegato che la sentenza impugnata le era stata notificata in data 16 luglio 2021. Tale allegazione, secondo il principio costantemente affermato dalle Sezioni Unite (Sezioni Unite n. 10648 del 2017; Sezioni Unite n. 21349 del 2022), fa sorgere l’onere per il ricorrente di depositare la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione entro il termine previsto dall’art. 369, primo comma, cod. proc. civ.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha provveduto al deposito della notifica della sentenza, che non è stata prodotta neppure dalla controricorrente e non si rinviene nel fascicolo d’ufficio. Il ricorso, notificato solo in data 14 ottobre 2021, è stato pertanto dichiarato improcedibile, in quanto la notifica è avvenuta ben oltre il termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ., computato con riferimento alla data di pubblicazione della sentenza impugnata (9 luglio 2021).
La Corte ha aggiunto che il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile in tutti e tre i motivi. Il primo motivo ometteva di censurare la duplice ratio decidendi della decisione impugnata, basata sulla genericità delle allegazioni e sulla produzione parziale degli estratti conto, fermo restando che il giudizio sulla necessità della consulenza tecnica d’ufficio è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito e non può supplire alla deficienza delle allegazioni di parte. Il secondo motivo si sostanziava in astratte argomentazioni giuridiche senza un concreto confronto con la decisione impugnata, violando il canone di specificità di cui all’art. 366 cod. proc. civ. Il terzo motivo, infine, deduceva astrattamente la produzione di un risultato anatocistico mediante il sistema di ammortamento “alla francese”, senza dimostrarne la concreta realizzazione nel rapporto, richiamando i principi di cui all’ordinanza n. 13144 del 2023 e alle Sezioni Unite n. 15130 del 2024.
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Nota della Redazione
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