Inammissibile il ricorso che investe questioni nuove non trattate dal giudice di merito (Cass. civ. Sez. 1 n. 15799 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
I motivi di ricorso per cassazione possono investire solo le questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado. Non possono, invece, riguardare nuove questioni di diritto, anche se rilevabili d’ufficio, qualora postulino accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito e, come tali, esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità. La parte ricorrente, a fronte della mancata trattazione di una questione da parte del giudice di merito, ha l’onere, a pena di inammissibilità della censura, di allegare l’avvenuta deduzione di tale questione innanzi al giudice di merito e di indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, al fine di consentire alla Corte di controllo ex actis.
Il Fatto
La società, in regime di concordato preventivo, aveva convenuto in giudizio una banca per sentirla condannare alla restituzione delle somme incassate a titolo di compensazione, relative a crediti ceduti in base a un contratto di anticipazione su fattura. La società attrice sosteneva l’inopponibilità della cessione alla procedura per mancata notifica al debitore ceduto in data anteriore alla domanda di concordato, mentre la banca invocava la clausola di compensazione contenuta in un contratto del 2006. Il tribunale e la corte d’appello avevano accolto la domanda della società, negando la legittimità della compensazione per la mancanza di una cessione opponibile. La banca ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, con cui la ricorrente lamentava la violazione degli artt. 1241, 1260, 2704 c.c., degli artt. 56, 169 e 169-bis l.fall. e degli artt. 132, 115 e 345 c.p.c. I motivi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha rilevato che il giudice di merito non aveva affatto trattato la questione dell’opponibilità del contratto del 12/6/2006 alla procedura concorsuale, questione che la ricorrente ha sollevato solo in sede di legittimità. La ricorrente, infatti, non ha adempiuto all’onere di dimostrare di aver dedotto tale questione innanzi al giudice di merito, indicando il specifico atto processuale.
La Corte ha precisato che i motivi di ricorso non possono riguardare nuove questioni di diritto, anche se rilevabili d’ufficio, quando postulano accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito. Tale principio è stato affermato richiamando i precedenti di Cass. n. 18018 del 2024, Cass. n. 20694 del 2018, Cass. n. 16742 del 2005, Cass. n. 22154 del 2004 e Cass. n. 2967 del 2001.
La Corte ha inoltre rilevato che la ricorrente non ha censurato con la dovuta specificità la statuizione, di per sé idonea a fondare la decisione impugnata, con cui la corte d’appello ha interpretato la clausola del contratto del 2006 come riferita alle somme incassate in forza di una cessione opponibile alla procedura, che nel caso di specie non era ravvisabile. Anche il terzo motivo, relativo alla mancata partecipazione alla mediazione, è stato dichiarato inammissibile per mancata confrontazione con la reale ratio della pronuncia impugnata, che aveva ritenuto la statuizione del tribunale non specificamente contestata in appello.
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Nota della Redazione
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