Procura speciale congiunta valida e ricorso inammissibile per esposizione dei fatti (Cass. civ. Sez. I n. 1840 del 25.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La procura speciale per il ricorso per cassazione, conferita su foglio separato ma materialmente congiunto all’atto, soddisfa il requisito della specialità richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ. anche quando non contenga un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, poiché la sua collocazione topografica la equipara alla procura redatta a margine o in calce all’atto. È invece inammissibile il ricorso che non esponga in modo chiaro ed esauriente i fatti di causa e che, per tale carenza, non consenta al giudice di legittimità la completa cognizione della controversia e del suo oggetto. La censura che non aggredisca puntualmente la ratio decidendi della sentenza impugnata è inidonea a fondare il sindacato di legittimità.

Il Fatto

I ricorrenti agivano nei confronti di una società venditrice e di una banca per ottenere l’accertamento della nullità del contratto di acquisto di diamanti, la condanna alle restituzioni, la risoluzione per inadempimento e il risarcimento dei danni. Il Tribunale respingeva le domande e la Corte di appello confermava la decisione.

I giudici di merito rilevavano che all’operazione non si applicava la disciplina del Testo unico finanza, non venendo in rilievo l’acquisto di un prodotto finanziario, e che la banca era rimasta estranea all’attività della società venditrice. Proposto ricorso per cassazione, la banca resisteva con controricorso, contestando la validità della procura speciale.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione sulla procura speciale. Il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ., è integrato dalla collocazione topografica dell’atto: la procura rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto al ricorso è equiparata a quella redatta a margine o in calce, richiamando le Sezioni Unite n. 36057 del 2022.

Nel merito, il ricorso è inammissibile per inosservanza dell’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Manca una chiara ed esauriente esposizione dei fatti di causa, dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto posti a fondamento della domanda introduttiva e dell’atto di appello, con conseguente impossibilità per il giudice di legittimità di avere completa cognizione della controversia, come affermato da Cass. n. 24432 del 2020.

I motivi sono inammissibili anche singolarmente. Quanto al primo, relativo alla violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., la Corte osserva che la Corte territoriale, pur avendo qualificato i motivi di appello come generici, ne ha esaminato il merito, ritenendoli privi di pregio: il paradigma dell’inammissibilità dell’appello non risulta quindi correttamente evocato.

Quanto al secondo motivo, vertente sugli artt. 1338 e 2043 cod. civ. e sugli artt. 2 e 5 cod. cons., la Corte rileva che la sentenza impugnata aveva fondato il rigetto sull’assenza di responsabilità della banca, ascrivendo le condotte dedotte unicamente alla società venditrice. I ricorrenti si sono limitati a censurare la mancata valutazione dei documenti prodotti, senza aggredire puntualmente tale ratio decidendi.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di legittimità e attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1338 c.c.

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