Contratti a termine teatro computano periodi pregressi entro 36 mesi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2090 del 29.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel computo del termine massimo di trentasei mesi previsto dalla disciplina sulla successione di contratti a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni equivalenti fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, comprensivo di proroghe e rinnovi e indipendentemente dai periodi di interruzione, vanno inclusi anche i contratti già rientranti nel campo di applicazione dell’art. 1, lett. e), legge n. 230/1962, ossia quelli del personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli. L’esclusione non trova fondamento sistematico, poiché oggetto di valutazione non è la legittimità del termine apposto al momento della stipulazione, ma il superamento del limite massimo in caso di successione di plurimi contratti, con finalità di prevenzione dell’abusiva reiterazione. La sola natura artistica dell’attività non integra ragioni obiettive, che vanno interpretate in termini rigorosi e restrittivi.
Il Fatto
Una lavoratrice ha agito nei confronti di un ente teatrale per ottenere la declaratoria di illegittimità della clausola che aveva apposto il termine ai contratti di lavoro conclusi con lo stesso ente dal 1997 al 2011, con riconoscimento del diritto alla conversione del rapporto a tempo indeterminato e condanna al pagamento delle differenze retributive e di una somma a titolo risarcitorio.
Il Tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando l’illegittimità del termine per superamento del limite massimo di trentasei mesi. La Corte d’Appello, in riforma, ha rigettato la domanda, escludendo dal computo i periodi svolti dal 21.2.1997 al 29.7.2001, ritenuti legittimi alla stregua della legge n. 230/1962, e quelli compresi tra l’1.1.2008 e il 31.3.2009, in base al regime transitorio dell’art. 1, comma 43, legge n. 247/2007. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001, per aver la Corte territoriale escluso dal computo i contratti conclusi tra il 1997 e il 2001 in quanto legittimi secondo la disciplina applicabile ratione temporis. Il secondo motivo censura l’applicazione del regime transitorio della legge n. 247/2007, sostenendo la computabilità dei contratti stipulati tra l’1.1.2008 e il 31.3.2009 quando l’abuso sia proseguito oltre la scadenza prevista.
La Corte accoglie il primo motivo. L’esclusione dei periodi anteriori non trova fondamento sistematico: non si tratta di valutare la legittimità dei termini al tempo della stipulazione, ma la legittimità del superamento del termine massimo in caso di successione di contratti, con finalità di prevenzione dell’abusiva reiterazione. È quest’ultima, e non la condizione legittimante il ricorso al termine, l’oggetto della tutela imposta dalla Direttiva 1999/70/CE.
Richiamando Cass. n. 10480/2019, n. 11121/2019 e n. 11122/2019, la Corte ricorda l’interpretazione conforme imposta dalle sentenze della Corte di giustizia UE 25 ottobre 2018, causa C-331/17, Sciotto e 9 marzo 2017, causa C-406/15, Milkova: la distinzione tra lavoratori a termine del settore privato e quelli del settore artistico alle dipendenze di una fondazione lirica non è adeguata al fine perseguito. La programmazione annuale di spettacoli può costituire ragione obiettiva, ma la sola natura artistica dell’attività non basta, dovendosi interpretare il requisito in termini rigorosi e restrittivi.
Nel caso di specie la sentenza gravata si è soffermata sulla natura temporanea degli spettacoli, anziché sulla questione dirimente della continuativa reiterazione di contratti nel quadro di una programmazione artistica stabile. Non corretto è, inoltre, il riferimento alla legge n. 230/1962 nella sua integralità: il comma 4-ter dell’art. 5, d.lgs. n. 368/2001 escludeva l’applicazione del termine massimo alle attività stagionali di cui al d.P.R. n. 1525/1963, riferibili al personale di cui alla lett. a), non a quello artistico della lett. e).
Il secondo motivo è invece inammissibile, per non aver la ricorrente proposto appello incidentale sulla questione della computabilità dei contratti del periodo transitorio, già oggetto di pronuncia di rigetto in prime cure e passata in giudicato. La Corte cassa la sentenza e, a norma dell’art. 384, comma 2, c.p.c., decide nel merito, confermando le statuizioni di primo grado e condannando l’ente al risarcimento pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.