Il giudizio di inammissibilità sull’azione risarcitoria per mancata prova del danno da illegittima interpretazione autentica (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10715 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di inammissibilità di un motivo di appello, fondato sulla mancata prova del danno, non è scalfito dalla circostanza che il giudice abbia correttamente escluso la preclusione derivante da un precedente giudicato negativo, quando la domanda risarcitoria sia stata rigettata per un’autonoma e fondata ratio decidendi. La censura di violazione di legge è ammissibile in sede di legittimità solo quando attenga alla corretta ricognizione della fattispecie astratta, non già quando sia mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa, che inerisce al merito ed è sindacabile esclusivamente nei ristretti limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi ex art. 702 quater c.p.c. è legittimo quando la parte non abbia specificamente individuato i documenti di cui chiede l’ammissione, essendo necessaria una prognosi di concludenza della richiesta istruttoria.
Il Fatto
Un lavoratore, già dipendente di un ente locale con un’anzianità di servizio di circa ventisei anni, era transitato dal 1° gennaio 2000 nei ruoli del Ministero dell’Istruzione come assistente amministrativo. L’Amministrazione gli aveva attribuito la prima fascia stipendiale con un assegno ad personam, ma il lavoratore aveva rivendicato il riconoscimento della quinta fascia, corrispondente all’anzianità maturata presso l’ente di provenienza. Dopo un iniziale accoglimento della domanda, l’intervento di interpretazione autentica dell’art. 8 della legge n. 124/1999, operato dall’art. 1, comma 218, della legge n. 266/2005, aveva determinato la riforma della decisione di primo grado e il definitivo rigetto della pretesa da parte del giudice di rinvio.
Il lavoratore aveva quindi convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri con azione di responsabilità risarcitoria, sostenendo che le pronunce della Corte EDU (causa Agrati) e della Corte di Giustizia UE (causa Scattolon) avevano accertato il contrasto della norma di interpretazione autentica con i principi eurounitari. Il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda per mancata prova del danno e la Corte d’Appello di Roma aveva confermato la decisione, sia pure correggendo la motivazione in ordine alla dedotta preclusione da giudicato.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, rilevando che la sentenza impugnata non era affetta da alcuna contraddizione. L’affermazione di infondatezza del primo motivo di appello doveva essere letta alla luce della successiva ed esplicita statuizione, secondo cui il giudice di prime cure aveva errato nel ritenere la pretesa preclusa dal giudicato. Tale errore, tuttavia, non comportava la riforma dell’ordinanza, in quanto la decisione era comunque sorretta da un’autonoma ratio decidendi, fondata sulla mancata prova del danno.
Quanto alla valutazione delle risultanze istruttorie, la Corte ha precisato che la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è consentita solo quando il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, non già quando abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre. La censura relativa alla mancata valutazione della sentenza del Tribunale di Castrovillari come prova atipica dell’esistenza del danno è stata ritenuta inammissibile, poiché tale pronuncia era stata riformata in appello e la successiva cassazione non ne aveva determinato la reviviscenza.
Con riferimento alla richiesta di autorizzazione alla produzione documentale in appello, la Corte ha condiviso il giudizio di inammissibilità formulato dalla Corte territoriale. L’esercizio dei poteri istruttori officiosi previsti dall’art. 702 quater c.p.c. richiede che la parte abbia specificamente individuato i documenti di cui chiede l’ammissione, al fine di consentire una prognosi di concludenza della richiesta. Nella specie, la generica istanza di deposito della documentazione concernente il trattamento economico prima e dopo il trasferimento non consentiva tale valutazione, tanto più che in un analogo giudizio la CTU aveva dato esito negativo per ventisette dei cinquantuno attori.
Il ricorso incidentale condizionato è stato infine dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c., in quanto proposto tardivamente e comunque assorbito dalla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione principale. La soccombenza ha determinato la condanna della ricorrente principale al pagamento delle spese processuali, oltre al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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