Il giudizio di proporzionalità del licenziamento disciplinare è insindacabile in cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24480 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di proporzionalità tra licenziamento disciplinare e addebito contestato è devoluto al giudice di merito e, implicando un apprezzamento dei fatti storici, è sindacabile in sede di legittimità solo quando la motivazione manchi del tutto o sia affetta da vizi giuridici, quali argomenti inconciliabili, perplessi o oggettivamente incomprensibili. Il vizio di motivazione apparente sussiste quando le argomentazioni non consentono di ricostruire il percorso logico-giuridico del decisum. In caso di doppia conforme, il motivo di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se la parte non indica le ragioni di fatto diverse poste alla base delle due decisioni di merito.
Il Fatto
Un lavoratore, sorvegliante di un’isola ecologica, veniva licenziato per giusta causa dopo che l’azienda gli aveva contestato di avere consentito e agevolato, in maniera sistematica, l’ingresso di veicoli non autorizzati e la sottrazione di materiale conferito al sito, nonché plurime irregolarità nella compilazione dei fogli di presenza.
La Corte d’appello di Napoli, quale giudice del reclamo, confermava il rigetto dell’impugnativa, ritenendo provato l’addebito sulla scorta della relazione investigativa e della prova testimoniale e qualificando la condotta come violazione dei doveri di correttezza e buona fede, con lesione del vincolo fiduciario. Avverso tale decisione il lavoratore proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, tutti respinti in quanto infondati o inammissibili. Con riferimento al primo motivo, concernente la nullità della sentenza per apparenza di motivazione, la Corte ha richiamato la nozione di motivazione apparente, parificata alla motivazione mancante, ed ha osservato che la sentenza impugnata aveva dato conto dell’esame del quadro probatorio, richiamando la relazione investigativa e le deposizioni testimoniali e indicando le ragioni di valorizzazione o irrilevanza delle singole prove.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha dichiarato inammissibile la censura relativa alla violazione dell’art. 1460 c.c., poiché con essa la parte ricorrente mirava a contestare il giudizio di proporzionalità della sanzione espulsiva, che per consolidato orientamento esula dal sindacato di legittimità, essendo devoluto al giudice di merito. Tale valutazione è sindacabile solo in presenza di una motivazione mancante o affetta da vizi giuridici, non essendo sufficiente invocare una diversa combinazione degli elementi valutati.
Il terzo motivo, riguardante l’omesso esame di un fatto decisivo, è stato infine dichiarato inammissibile a causa della preclusione derivante dalla doppia conforme, non avendo la parte ricorrente indicato le ragioni di fatto diverse poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite e al raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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