Mutuo consenso e inerzia del lavoratore: valutazione di merito insindacabile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2093 del 29.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale integra un apprezzamento di merito che si sottrae al sindacato di legittimità quando sia censurato al di fuori delle regole sui motivi che possono essere fatti valere per incrinare la ricostruzione della vicenda storica antecedente al contenzioso, ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Il motivo che, pur invocando la violazione di legge, tenda a denunciare la valutazione di merito circa la rilevanza delle circostanze poste a fondamento del convincimento, sollecita una mera rivalutazione ed è inammissibile. Parimenti inammissibile è la censura che si risolva nella confutazione del discrezionale apprezzamento del giudice del merito sulla rilevanza e decisività della prova testimoniale.

Il Fatto

Il ricorrente era stato assunto reiteratamente quale professore d’orchestra con contratti a termine, non in relazione a specifici spettacoli ma per esigenze strutturali e stabili legate alla carenza di organico della fondazione lirica convenuta. Egli aveva chiesto al giudice del lavoro la declaratoria di illegittimità della clausola appositiva del termine e la condanna della società al risarcimento del danno e al pagamento delle differenze retributive per ricostruzione di carriera.

Il Tribunale di Cagliari aveva rigettato la domanda e la Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza del 17 giugno 2021, aveva confermato la decisione. La Corte territoriale aveva ritenuto intervenuta la risoluzione del rapporto per mutuo consenso, valorizzando l’inerzia del lavoratore, che per sette anni non aveva offerto la prestazione, il reciproco inadempimento e la percezione del TFR, in un contesto segnato dalla brevità dei contratti. Contro tale decisione il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1372 e 1362 cod. civ. e il vizio di motivazione, lamentando l’incongruità dell’iter valutativo che aveva portato la Corte territoriale a ravvisare la risoluzione per mutuo consenso, senza dare conto della chiara e certa comune volontà delle parti di porre fine al rapporto, come richiesto dall’orientamento giurisprudenziale richiamato.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, richiamando l’orientamento espresso da Cass. n. 29871/2017, poi ribadito da Cass. n. 18210/2024 e Cass. n. 22146/2023. Secondo tale indirizzo, l’accertamento della concorde volontà delle parti di sciogliere il vincolo costituisce apprezzamento di merito, sindacabile solo entro i limiti dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., tempo per tempo vigente.

Il motivo, pur formalmente rubricato come violazione di legge, era in realtà diretto a contestare la valutazione di merito operata dalla Corte territoriale sulla rilevanza delle circostanze poste a fondamento del convincimento. Esso sollecitava quindi una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. La Corte ha inoltre rilevato che il giudice di appello non aveva valorizzato soltanto il fattore temporale, ma anche altri elementi fattuali.

Parimenti inammissibile è stato ritenuto il secondo motivo, con cui si imputava alla Corte territoriale l’error in procedendo per la mancata ammissione della prova testimoniale, deducendo la violazione degli artt. 244, 245, 253 e 437 cod. proc. civ. La censura si risolveva nella mera confutazione della valutazione sulla rilevanza e decisività della prova, viceversa rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice del merito.

Assorbito il terzo motivo, formulato in via subordinata all’accoglimento dei primi due, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente alle spese di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi e euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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