Redditometro, presunzione legale relativa e prova contraria del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 2140 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa: una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall’Ufficio, il giudice tributario non può privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità. Il contribuente può vincere la presunzione solo offrendo la prova della provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni, non essendo sufficiente la mera dimostrazione della disponibilità di ulteriori redditi o del semplice transito della ricchezza nella sua sfera patrimoniale. In tema di spese processuali, il giudice del rinvio investito anche della liquidazione delle spese di legittimità deve applicare il principio di soccombenza all’esito globale del processo, potendo compensare o porre le spese a carico della parte risultata vittoriosa in Cassazione ma complessivamente soccombente.
Il Fatto
La contribuente impugnava gli avvisi di accertamento sintetici relativi agli anni d’imposta 2006 e 2007, fondati sul disallineamento tra redditi dichiarati e capacità contributiva emergente dalla disponibilità di alcuni beni-indice. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, quale giudice del rinvio, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate riformando la decisione di primo grado.
Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi, supportati da memoria. L’Agenzia resisteva con controricorso. Il ricorso era oggetto della proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., a seguito della quale la ricorrente richiedeva la decisione e depositava memoria.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente denunciava la violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., sostenendo che la Corte territoriale avesse riconosciuto la fondatezza della pretesa tributaria senza che l’Amministrazione ne avesse dimostrato gli elementi costitutivi e non avesse considerato provata la natura non reddituale delle risorse disponibili.
Il motivo è inammissibile. Esso pretende, in realtà, di sindacare la valutazione nel merito delle prove operata dal giudice di appello, che ha correttamente applicato il consolidato orientamento di legittimità: la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa, imponendo alla legge di ritenere conseguente al fatto certo della disponibilità dei beni l’esistenza di una capacità contributiva. Accertata l’effettività degli elementi indicatori, il giudice tributario non può privarli del valore presuntivo, ma può soltanto valutare la prova del contribuente sulla provenienza non reddituale delle somme necessarie a mantenere il possesso dei beni (Cass. n. 37985 del 2022; Cass. n. 1980 del 2020; Cass. n. 5544 del 2019).
La prova contraria non può limitarsi alla dimostrazione della mera disponibilità di ulteriori redditi o del semplice transito della disponibilità economica nella sfera patrimoniale del contribuente. Il contribuente è onerato di provare le circostanze sintomatiche del fatto che detti redditi siano stati utilizzati per coprire le spese necessarie: la norma richiede qualcosa di più della semplice disponibilità, ancorando a fatti oggettivi di tipo quantitativo e temporale la riferibilità dei redditi alla maggiore capacità contributiva accertata (Cass. n. 19082 del 2022; Cass. n. 12600 del 2022).
Nessuna violazione, dunque, della distribuzione legale dell’onere probatorio. Quanto all’art. 115 cod. proc. civ., la sua violazione richiede che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, non già che abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 6-3 n. 26769 del 2018).
Con il secondo motivo si lamentava la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. per aver posto a carico della contribuente, pur vittoriosa nel precedente giudizio di legittimità, le relative spese. Il motivo è infondato: il giudice del rinvio si attiene al principio di soccombenza applicato all’esito globale del processo, potendo legittimamente compensare le spese o condannare la parte vittoriosa in Cassazione ma complessivamente soccombente al rimborso (Cass. Sez. Un. n. 32906 del 2022).
Nota della Redazione
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