Notifica della cartella a mezzo PEC: sanatoria per raggiungimento dello scopo (Cass. civ. Sez. 5 n. 8419 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di notificazione della cartella di pagamento, il rinvio operato dall’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602/1973 all’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, che a sua volta rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta l’applicazione dell’istituto della sanatoria del vizio dell’atto per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. in caso di irritualità della notifica, purché non sia intervenuta la decadenza dal potere di accertamento. La natura sostanziale della cartella non osta all’applicazione di istituti processualcivilistici espressamente richiamati dalla disciplina tributaria. La produzione di nuovi documenti in appello è ammessa ex art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, ancorché preesistenti al primo grado, e la loro tardiva produzione in primo grado non ne preclude l’utilizzabilità in appello. L’inosservanza dell’obbligo di notifica dell’atto di intervento ex art. 14, comma 5, d.lgs. n. 546/1992 può essere superata ove l’andamento processuale non abbia inciso sul contraddittorio e sul diritto di difesa.
Il Fatto
L’Agente della riscossione notificava a mezzo PEC alla società contribuente una cartella di pagamento emessa per spese giudiziali, IVA e IRES, per un importo complessivo di euro 394.912,20. La società impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso; l’appello veniva parimenti respinto dalla Commissione tributaria regionale della Campania.
Avverso la sentenza di secondo grado la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi, incentrati sulla contestata regolarità della notifica telematica, sulla violazione delle norme in materia di intervento volontario dell’Agenzia delle entrate, sull’omessa indicazione del responsabile del procedimento e sulla dedotta inesistenza della pretesa tributaria. L’Agenzia delle entrate – Riscossione si costituiva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato infondato il primo motivo relativo alla notifica a mezzo PEC. Richiamando i propri precedenti, ha affermato che l’irritualità della notificazione della cartella non ne determina l’inesistenza giuridica, ma può essere sanata per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c., quando il destinatario abbia comunque avuto conoscenza dell’atto. La sanatoria presuppone unicamente che non sia maturata la decadenza dal potere di accertamento. Nel caso di specie, lo scopo della conoscenza era stato raggiunto, senza alcuna lesione del diritto di difesa.
Il secondo e il quarto motivo, riguardanti l’inammissibilità della costituzione dell’Agenzia delle entrate intervenuta volontariamente e l’utilizzo della relativa documentazione, sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha precisato che la documentazione versata in primo grado, ancorché tardivamente, resta inserita nel fascicolo d’ufficio fino al passaggio in giudicato e viene acquisita ritualmente al giudizio di appello ex art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. Quanto all’inosservanza dell’obbligo di notificare l’atto di intervento alle altre parti, il vizio può considerarsi superato quando l’andamento processuale non abbia inciso sulle prerogative difensive, come nella specie in cui la produzione è stata comunque ammessa in appello.
Il terzo motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile. La cartella di pagamento successiva a un atto impositivo è congruamente motivata con il richiamo all’atto presupposto, mentre la doglianza sull’omessa indicazione del responsabile del procedimento, non sviluppata nel corpo della censura, è stata considerata nuova. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per la sua genericità, non avendo la ricorrente specificamente contestato il contenuto della cartella in relazione al calcolo degli interessi. Il sesto motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, in quanto la cartella avente titolo in un avviso di accertamento non impugnato può essere invalidata solo per vizi propri e non per vizi dell’atto presupposto.
Nota della Redazione
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