Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione del merito (Cass. civ. Sez. I n. 2262 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si risolve nella rimessione in discussione dell’interpretazione e della valutazione del materiale probatorio documentale, operata in modo conforme dai giudici di merito, è inammissibile. L’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, non essendo conferito alla Corte il potere di riesaminare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito. Il motivo di ricorso deve inoltre essere articolato in censure riconducibili in maniera immediata e inequivocabile a uno dei motivi dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., e rispettare il principio di autosufficienza, senza eccessivo formalismo in ossequio al criterio di proporzionalità.
Il Fatto
Il commissario straordinario di un consorzio per le aree di sviluppo industriale, dirigente regionale, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il compenso asseritamente maturato nello svolgimento dell’incarico, quantificato in oltre 271.888,67 euro. Il consorzio aveva proposto opposizione, eccependo il difetto di giurisdizione e di competenza e, nel merito, l’insussistenza del diritto, poiché il provvedimento di nomina non prevedeva alcun compenso ma solo il rimborso spese.
Il Tribunale, accertata la giurisdizione dell’AGO e qualificato il rapporto come funzionario onorario, aveva respinto l’opposizione. La Corte d’Appello di Lecce aveva confermato la decisione, ritenendo dovuto il compenso e legittima la sua quantificazione, in assenza di contestazioni degli organi consortili e della Regione. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’orientamento consolidato secondo cui il ricorso deve articolarsi in censure riconducibili in maniera immediata a uno dei motivi dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., dovendo le stesse individuare con chiarezza i vizi prospettati, pur senza formule sacramentali (Sezioni Unite n. 32415/2021). La possibilità di salvare il ricorso presuppone che il motivo, dalla sua complessiva lettura, permetta di perimetrare in modo univoco le critiche proposte.
La Corte richiama altresì il principio di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., compatibile con l’art. 6, par. 1, CEDU, il cui rispetto va verificato senza eccessivo formalismo. Il principio è rispettato quando l’indicazione dei documenti o degli atti su cui il ricorso si fonda avvenga riassumendone il contenuto o trascrivendone i passaggi essenziali, con un riferimento idoneo a identificarne la fase processuale di produzione (Cass. n. 12481/2022, in linea con Sezioni Unite n. 8950/2022).
Esaminando il motivo, la Corte ne rileva l’articolazione cumulativa, individuandovi la prospettazione della violazione dell’art. 97 Cost. e delle norme regionali, e dell’omessa valutazione di fatti decisivi. Anche a volerne affermare l’autosufficienza, il motivo è inammissibile: esso si risolve nella rimessione in discussione del procedimento interpretativo e valutativo del materiale probatorio, operato in modo conforme dal Tribunale e dalla Corte d’Appello.
Determinante è la conformità delle decisioni di merito, con le conseguenze dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, che esclude la possibilità di proporre un motivo rientrante nell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.. La Corte ribadisce che il ricorrente non può contrapporre un apprezzamento di fatto difforme a quello dei giudici di merito, tratto da elementi di valutazione coerenti, essendo loro riservata la scelta delle prove ritenute idonee (Cass. n. 32505/2023; Cass. n. 10927/2024). Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del consorzio alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.