Prestazioni contabili senza iscrizione all’albo: nullità del contratto (Cass. civ. Sez. 2 n. 18764 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’esecuzione di una prestazione d’opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell’apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ai sensi degli artt. 1418 e 2231 c.c., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto. Ne consegue che il professionista non iscritto all’albo o sprovvisto della prescritta qualifica non ha azione per il pagamento della retribuzione, nemmeno quella sussidiaria di arricchimento senza causa, sempreché la prestazione rientri tra le attività riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale. Nel vigore del d.lgs. n. 139/2005, la tenuta della contabilità aziendale e la redazione delle dichiarazioni fiscali, se svolte in modo continuativo, organizzato e retribuito da persona non iscritta all’albo, integrano l’esercizio abusivo della professione e determinano la nullità del contratto.

Il Fatto

Una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il mancato pagamento di fatture relative a prestazioni di elaborazione dati, tenuta di scritture contabili, redazione di bilanci e dichiarazioni tributarie. L’opposizione della cliente era stata rigettata in primo grado, mentre era stata accolta l’opposizione avverso il decreto emesso per la riconsegna della documentazione contabile. La Corte d’appello, in parziale accoglimento del gravame, aveva revocato il decreto ingiuntivo, condannando la cliente al pagamento del compenso, escludendo la nullità del contratto per la mancata iscrizione all’albo professionale del soggetto che aveva svolto le prestazioni. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo sei motivi; la controparte ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La S.C. ha accolto il primo motivo del ricorso principale, censurando la sentenza impugnata per non aver dichiarato la nullità del contratto d’opera. La Corte ha ritenuto che la Corte territoriale non avesse considerato adeguatamente che le attività svolte dalla prestatrice, astrattamente, si collocano in epoca successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 139/2005, che ha istituito l’albo unificato dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

La decisione richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 11545 del 2012, seguito dalla giurisprudenza penale e civile, secondo cui, dopo l’entrata in vigore del citato decreto, lo svolgimento di tali attività da parte del non iscritto configura l’illiceità penale ai sensi dell’art. 348 c.p., con conseguente nullità del contratto di prestazione d’opera. La Cassazione richiama, in particolare, la pronuncia Sez. 2 n. 3495 del 2024, che ha rimarcato come la tenuta della contabilità e la redazione delle dichiarazioni fiscali integrino il reato di esercizio abusivo della professione se svolte in modo continuativo, organizzato e retribuito.

La Corte ha quindi cassato la sentenza, ribadendo che l’attività riservata agli iscritti all’albo deve essere verificata caso per caso e che la mancata iscrizione priva il professionista di qualsiasi azione per il pagamento del compenso, esclusa anche l’azione di arricchimento senza causa. Il giudice di rinvio dovrà rivalutare la validità del contratto, analizzando ogni singola attività svolta e la sua riconducibilità a quelle riservate.

Il carattere assorbente della decisione sul primo motivo ha esonerato il Collegio dalla disamina degli ulteriori motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Appello di Trieste in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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