Alterità del giudice del rinvio e nullità per difetto di costituzione (Cass. civ. Sez. V n. 2290 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio non può essere composto il collegio giudicante con un magistrato che ha partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato. La sentenza di cassazione con rinvio contiene una duplice statuizione: l’individuazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale deve svolgersi il giudizio rescissorio e l’alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato. Se anche uno solo dei componenti del collegio del rinvio aveva partecipato alla decisione cassata, sussiste nullità per difetto di costituzione del giudice, ai sensi dell’art. 158 cod. proc. civ., senza che occorra fare ricorso alla ricusazione. La violazione della statuizione sull’alterità è questione già definita dalla pronuncia cassatoria e si traduce in nullità insanabile, che impone la cassazione della sentenza impugnata con rinvio in diversa composizione.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto il rimborso IRPEF richiesto dalla contribuente per somme versate, negli anni di imposta 2008 e 2011, in relazione ai canoni di locazione di un immobile storico vincolato. Il giudizio tributario ha attraversato più gradi: dopo la pronuncia di appello, la Cassazione aveva cassato con rinvio la decisione.
In sede di rinvio la C.T.R. della Toscana ha accolto gli appelli riuniti della contribuente, riconoscendo l’inscindibilità tra l’opera affrescata e il fabbricato che la ospita, con conseguente estensione del beneficio fiscale anche in ipotesi di vincolo parziale. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, lamentando tra l’altro la composizione irregolare del collegio del rinvio.
La Motivazione della Corte
L’Agenzia ha articolato tre motivi. Con il primo ha dedotto, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 158 e 383 cod. proc. civ., per avere un giudice del collegio che ha deciso in sede di rinvio composto anche il collegio che aveva emesso la sentenza cassata.
La Corte ha verificato il dato fattuale dagli allegati al ricorso. Risulta che la sentenza di appello e quella resa in sede di rinvio sono state pronunciate con la presenza dello stesso magistrato persona fisica in entrambi i collegi.
La decisione assunta in sede di rinvio è stata quindi pronunciata da un collegio composto con uno dei giudici che faceva parte del collegio autore della sentenza cassata. Ne deriva il mancato rispetto del principio dell’alterità del giudice del rinvio, per identità personale di uno dei componenti.
La Corte richiama le Sezioni Unite n. 5087 del 2008, secondo cui, se il giudizio di rinvio si svolge davanti a un giudice collegiale del quale anche uno solo dei componenti aveva partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 cod. proc. civ., senza necessità di ricusazione, essendosi già pronunciata la sentenza cassatoria sull’alterità. Il principio è confermato da Sez. II n. 2114 del 2021.
La sussistenza della nullità insanabile impone la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame dei restanti.
Nota della Redazione
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