Società non operativa e schermo societario (Cass. civ. Sez. V n. 14371 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle società non operative, la riconduzione della fattispecie all’art. 30 l. n. 724/1994 non autorizza l’Amministrazione finanziaria a sostenere l’abuso dello schermo societario sulla base di mere presunzioni, quando il giudice di merito abbia accertato che la società ha svolto una effettiva attività commerciale, con costi e ricavi dichiarati, anche verso terzi estranei alla compagine. È inammissibile il motivo di ricorso che, deducendo violazione di legge, tenda in realtà a rimettere in discussione l’accertamento di fatto del giudice di merito. Sono parimenti inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso argomentazioni svolte ad abundantiam o costituenti obiter dicta, prive di effetti sul dispositivo.
Il Fatto
A seguito di un pvc della Guardia di finanza, l’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti di una società avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP relative al 2012, sul presupposto del ricevimento di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da altra società del medesimo gruppo, avente ad oggetto il noleggio di imbarcazioni. Secondo l’Ufficio, quest’ultima era una società di comodo, poiché i beni a essa intestati erano utilizzati dalle persone fisiche titolari delle quote.
La CTP di Teramo accoglieva il ricorso della contribuente, escludendo i requisiti reddituali e patrimoniali di cui all’art. 30 l. n. 724/1994 e la natura fittizia della società. La CTR dell’Abruzzo rigettava l’appello erariale, confermando che la società aveva sostenuto costi e svolto attività anche verso terzi, conseguendo ricavi. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; la società rimaneva intimata.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 30 l. n. 724/1994, 32 e ss. d.P.R. n. 600/1973 e art. 53 Cost., sostenendo che la normativa sulle società non operative non impedirebbe all’Amministrazione di ritenere, su base presuntiva, l’abuso della forma giuridica societaria. La Corte lo ha dichiarato inammissibile per non aver colto la ratio decidendi: la CTR non si era limitata a escludere i presupposti delle società non operative, ma aveva disatteso la prospettazione dell’Ufficio secondo cui la società emittente era mero schermo per consentire ai soci di godere dei beni fittiziamente intestati all’ente.
Il giudice d’appello aveva qualificato la società come “vera e propria società commerciale, con costi e ricavi dichiarati”, escludendo la simulazione assoluta dell’esercizio dell’impresa: essa aveva operato anche a favore di terzi estranei alla compagine, conseguendo nel 2012 un volume d’affari di euro 458.000,00 e sostenendo costi deducibili.
Il secondo motivo, per omessa pronuncia ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., è parimenti inammissibile: la doglianza non riguardava l’omessa pronuncia su una domanda, ma tendeva a rimettere in discussione l’accertamento in fatto del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità. La Corte richiama Cass., Sez. Un., n. 34476 del 2019 e il consolidato orientamento secondo cui spetta in via esclusiva al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e scegliere, tra le risultanze processuali, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti (Cass. n. 331 del 2020; Cass. n. 19547 del 2017). Il vizio di violazione di legge postula un’erronea ricognizione della fattispecie astratta, non l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta (Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 9097 del 2017).
Anche il terzo motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi: l’accertamento aveva contestato l’oggettiva inesistenza delle operazioni, ma la CTR aveva riconosciuto che la società svolgeva una effettiva attività commerciale e che le operazioni erano reali. La statuizione della CTR sulla mancata contestazione dell’inerenza dei costi costituisce un obiter dictum rispetto al thema decidendum; vale il principio per cui in sede di legittimità sono inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazioni svolte ad abundantiam (Cass. n. 22380 del 2014). Il ricorso è stato rigettato; nulla sulle spese, essendo la contribuente rimasta intimata.
Nota della Redazione
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