Decreto ingiuntivo non esecutivo e inopponibilità al fallimento (Cass. civ. Sez. I n. 2289 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, accertata la regolarità della notificazione e il decorso del termine, lo dichiari esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. Il provvedimento è quindi opponibile al fallimento solo se munito del decreto di esecutorietà anteriormente alla dichiarazione di fallimento; se emesso dopo, il credito va accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell’art. 52 l. fall., non rilevando l’attestazione di cancelleria né l’istanza del creditore. L’inopponibilità del titolo monitorio alla massa non preclude però l’ammissione al passivo delle spese sostenute nel procedimento esecutivo, che trovano fondamento nell’art. 90 cod. proc. civ. e nel privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 cod. civ.
Il Fatto
Una società creditrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti di una s.a.s. ancora in bonis, non opposto, e aveva iscritto ipoteca giudiziale su un immobile della debitrice, avviando l’esecuzione immobiliare prima della dichiarazione di fallimento.
Il Tribunale di Catanzaro, in sede di opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall., aveva rigettato la domanda di ammissione con collocazione ipotecaria del credito, condividendo la decisione del giudice delegato: il provvedimento monitorio non era opponibile alla massa poiché era stato dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. solo dopo l’apertura del concorso. La creditrice ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione centrale dell’opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo non opposto ma privo di decreto di esecutorietà al momento dell’apertura della procedura concorsuale. La ricorrente sostiene che il provvedimento passerebbe in giudicato per il solo decorso del termine ex art. 641 cod. proc. civ., senza necessità di alcuna declaratoria giudiziale.
La Corte respinge l’assunto, richiamando il consolidato orientamento secondo cui il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo quando il giudice, controllata la notificazione, lo dichiari esecutivo ex art. 647 cod. proc. civ.. Tale verifica, distinta dalla mera attestazione di cancelleria, costituisce una vera e propria attività giurisdizionale di controllo del contraddittorio, che non può essere surrogata dal giudice delegato in sede di accertamento del passivo.
Il decreto di esecutorietà si distingue dall’attestazione di cancelleria sia per l’organo emanante sia per l’ampiezza del controllo, esteso all’accertamento della regolarità della notificazione ex art. 643 cod. proc. civ. La Corte richiama, sul punto, l’ordinanza della Corte costituzionale n. 572 del 1990, che dichiarò inammissibile la questione relativa all’art. 647 cod. proc. civ. proprio valorizzando la necessità del provvedimento giudiziale.
Il momento del passaggio in giudicato coincide dunque con la data di emissione del decreto di esecutività, restando irrilevanti eventi anteriori quali l’attestazione o l’istanza del creditore. Su questa base il primo motivo è dichiarato inammissibile ex art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ., per conformità del provvedimento impugnato all’orientamento di legittimità, e la questione di costituzionalità è reputata manifestamente infondata.
La Corte accoglie invece il quarto motivo: nella domanda di ammissione in via ipotecaria è implicitamente contenuta quella al chirografo, e il tribunale aveva omesso di pronunciarsi sull’istanza subordinata. Accoglie anche il sesto: le spese della procedura esecutiva sono a carico del debitore e ammissibili al passivo, anche quando il titolo non sia opponibile, poiché il privilegio presuppone il credito e non le condizioni per il suo riconoscimento; esse non si limitano agli esborsi ma comprendono le attività svolte fino alla dichiarazione di fallimento.
Nota della Redazione
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