Medico specializzando, omesso esame del mancato pagamento della borsa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2415 del 01.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di corso di specializzazione medica, integra l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello che argomenti il rigetto presupponendo il pagamento di un’adeguata remunerazione allo specializzando, senza considerare che per gli anni del corso nessun emolumento era stato corrisposto. Il fatto, pacifico e mai negato dalle Amministrazioni, costituiva il presupposto della domanda e, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. La motivazione che muova da tale premessa erronea è, inoltre, apparente, perché priva di senso logico e non collegata alla vicenda concreta. La remunerazione adeguata è dovuta, a partire dal 1° gennaio 1983, per le specializzazioni comuni agli Stati membri.
Il Fatto
Il ricorrente aveva frequentato, negli anni dal 1986 al 1990, la scuola di specializzazione in chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva presso un’università della Campania. Per l’intero quinquennio nulla gli era stato corrisposto. Domandava quindi le differenze retributive, anche in forza dell’art. 36 Cost., o, in subordine, l’accertamento della responsabilità dello Stato per tardiva attuazione delle direttive comunitarie e il risarcimento del danno.
Il Tribunale rigettava la domanda per l’irretroattività del d.lgs. n. 257/1991, attuativo delle direttive in materia. La Corte d’appello di Napoli confermava, ma su presupposto opposto: riteneva che una retribuzione adeguata fosse stata corrisposta. Da qui il ricorso per cassazione, affidato all’omesso esame di un fatto decisivo.
La Motivazione della Corte
La Corte esclude anzitutto l’inammissibilità del motivo per il limite della cosiddetta doppia conforme. I percorsi argomentativi dei due gradi sono diversi: il Tribunale muove dal mancato pagamento di alcuna somma; la Corte territoriale muove dall’implicito presupposto dell’avvenuto pagamento di una retribuzione adeguata. Le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni sono quindi eterogenee, sicché l’eccezione ex art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ. è disattesa.
Nel merito il motivo è fondato. Il fatto decisivo è che per i cinque anni di specializzazione nessuna remunerazione fu corrisposta. Il dato risulta dagli atti, era presupposto della domanda ed era pacifico tra le parti. Se esaminato, avrebbe condotto a esito diverso. La Corte territoriale lo ha invece pretermesso, ragionando come se l’importo della borsa di studio — in realtà mai corrisposta — fosse di per sé idoneo a soddisfare gli obblighi comunitari.
Richiamando le Sezioni Unite n. 8053 del 2014, la Corte ribadisce che l’omesso esame deve riguardare un fatto, nella sua accezione storico-fenomenica, principale o primario, e non un punto o un profilo giuridico. Il suo mancato esame è il tassello mancante alla plausibilità delle conclusioni rispetto alle premesse del sillogismo giudiziario. Partendo da premesse erronee, la motivazione dell’appello risulta anche apparente, priva di senso logico e slegata dalla vicenda (sul punto Sez. Un. n. 22232 del 2016).
Sul piano sostanziale la Corte richiama il rinvio pregiudiziale definito dalla Corte di giustizia con la decisione del 24 gennaio 2018 nelle cause riunite C.616/16 e C.617/16, nonché le Sez. Un. n. 19107 del 2018: le direttive 75/363/CEE e 82/76/CEE impongono una remunerazione adeguata per qualsiasi formazione specialistica a tempo pieno o ridotto iniziata nel 1982 e proseguita fino al 1990, purché la specializzazione sia comune agli Stati membri. La specializzazione in questione era già prevista nell’art. 7 della direttiva 75/362/CEE. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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