Indennità sostitutiva preavviso cumulabile con tutela indennitaria ex art 18 comma 5 (Cass. civ. Sez. V n. 3247 del 05.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La tutela indennitaria risarcitoria prevista dall’art. 18, comma 5, legge n. 300/1970, come riformulato dalla legge n. 92/2012, non esclude il diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva del preavviso in caso di licenziamento dichiarato illegittimo. Le due prestazioni assolvono funzioni diverse: l’indennità risarcitoria reprime l’illegittimità del recesso, mentre l’indennità di preavviso compensa l’intimazione in tronco, ossia la mancata osservanza del termine di art. 2118 cod. civ. L’uso del termine “omnicomprensiva” non autorizza l’assorbimento, non potendosi escludere sullo stesso piano risarcitorio ulteriori voci autonome. La regola generale impone il preavviso in ogni ipotesi di recesso dal contratto a tempo indeterminato, costituendo eccezione il solo recesso per giusta causa ex art. 2119 cod. civ.
Il Fatto
La società datrice di lavoro aveva intimato il licenziamento a un proprio dipendente. Il giudice di primo grado e, in riforma parziale, la Corte d’appello avevano accertato l’illegittimità del recesso, dichiarando risolto il rapporto e condannando la società al pagamento dell’indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità, oltre all’indennità di mancato preavviso e agli accessori.
La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 18, comma 5, legge n. 300/1970 e sostenendo che il carattere omnicomprensivo dell’indennità risarcitoria ne precludeva il cumulo con l’indennità sostitutiva del preavviso. Il lavoratore ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ricostruito la funzione dell’istituto del preavviso. Il termine di art. 2118 cod. civ. serve a preavvertire la parte che subisce il recesso dell’imminente estinzione del rapporto, consentendole di organizzare la ricerca di una nuova occupazione o di reperire un sostituto. Alla stessa logica risponde l’indennità sostitutiva, che non risarcisce un illecito in senso giuridico, ma un danno di natura economica.
Richiamando Cass. n. 18508/2016 e Cass. n. 14192/2018, la Corte ha ribadito che il diritto all’indennità di preavviso va compensato al fatto che il recesso, oltre che illegittimo, è stato intimato in tronco. Da qui la non incompatibilità con la prestazione che risarcisce i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa o giustificato motivo. Nello stesso senso i precedenti Cass. n. 23710/2015 e Cass. n. 22127/2006.
La ricorrente sosteneva che la lettera della norma precludesse ogni interpretazione diversa da quella letterale. La Corte ha respinto l’argomento, ricordando che Cass. Sez. Un. n. 38596/2021 ha precisato che l’attività interpretativa è segnata dal limite di elasticità dell’enunciato, ma che, quando una norma si presta a più letture plausibili, dovere dell’interprete è di perseguire la più corretta, alla luce della ratio legis e della coerenza del sistema.
Il termine “omnicomprensiva” non vale a escludere l’ulteriore danno per licenziamento ingiurioso o per fatto costituente reato, secondo Cass. n. 1507/2021. La diversità delle due indennità trova conferma anche nel trattamento previdenziale: l’indennità risarcitoria assorbe il danno di natura previdenziale e non è assoggettata a contribuzione, mentre l’indennità di preavviso vi è soggetta.
La Corte ha infine osservato che sarebbe paradossale lasciare la tutela del preavviso alla discrezionalità del datore di lavoro, arbitro di sottrarla scegliendo di intimare il recesso con preavviso in un caso e non nell’altro: soluzione in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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