Esibizione contabile negata per detenzione del legale rappresentante e preclusione probatoria (Cass. civ. Sez. V n. 2477 del 02.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, la dichiarazione resa dal contribuente nel corso di un accesso di non possedere libri, registri, scritture e documenti richiesti in esibizione determina la preclusione a che gli stessi siano valutati a suo favore, ai fini dell’accertamento amministrativo e contenzioso, quando ricorrano la non veridicità della dichiarazione, intesa come sostanziale rifiuto di esibizione, la coscienza e la volontà della dichiarazione e il dolo, consistente nella volontà di impedire l’ispezione del documento. Non integra i presupposti della preclusione la dichiarazione di indisponibilità corrispondente al vero, se ascrivibile a caso fortuito o forza maggiore, e nemmeno se imputabile a colpa, quale negligenza o imperizia nella custodia. La detenzione del legale rappresentante non esclude, di per sé, che costui potesse indicare ai verificatori il luogo di acquisizione dei documenti: il contribuente che invochi la forza maggiore deve allegare tale indicazione e le condotte idonee a escludere il dolo o la colpa.
Il Fatto
La società contribuente, operante nel settore della compravendita di autoveicoli, risultava, all’esito di due distinte attività di indagine dell’Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, essersi interposta tra il primo cedente nazionale e gli acquirenti finali. Dalle indagini scaturivano un processo verbale di constatazione dell’11.05.2006, relativo all’irregolare tenuta della contabilità, e un secondo verbale del 16.12.2009, con cui si contestava, per il periodo di imposta 2006, la deduzione di costi ritenuti non documentati e non inerenti e la detrazione di IVA indebita.
Poiché il contribuente non esibiva libri, registri o documenti, l’ufficio recuperava a tassazione l’intero importo dei componenti negativi, sul rilievo dell’impossibilità di verificare l’inerenza. La C.T.P. respingeva il ricorso e la C.T.R. Lazio confermava la decisione, ravvisando la piena consapevolezza dell’emissione di fatture soggettivamente inesistenti. Il contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso e il Ministero dell’Economia rimaneva intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara preliminarmente inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle finanze, non evocato nel precedente grado di giudizio, per difetto di legittimazione passiva sostanziale.
Il primo motivo — con cui si sosteneva che la mancata esibizione della documentazione contabile fosse dovuta a forza maggiore, essendo il verbale redatto presso la casa circondariale ove il legale rappresentante era ristretto — è respinto perché infondato. La Corte rileva che nella sentenza impugnata non vi è alcun riferimento alla questione sollevata, né il ricorrente ha localizzato l’atto in cui aveva formulato la doglianza, con violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. e del principio di autosufficienza del ricorso: chi propone in sede di legittimità una questione implicante un accertamento di fatto non trattata in sentenza deve allegare di averla dedotta in merito e indicare in quale atto lo abbia fatto.
Nel merito, richiamando l’art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, la Corte ricostruisce i presupposti della preclusione probatoria, richiamando il proprio orientamento secondo cui la dichiarazione di indisponibilità non preclude la valutazione del documento se conforme al vero e se l’indisponibilità sia ascrivibile a caso fortuito, forza maggiore o anche a colpa. La circostanza della detenzione del legale rappresentante non esclude che costui potesse indicare ove acquisire i documenti: evenienza non prospettata dal ricorrente, che si limita a ribadire lo stato di detenzione senza allegare condotte idonee a escludere il dolo o la colpa.
Il secondo motivo, connesso al primo, è dichiarato assorbito. Il terzo motivo, con cui si denunciava la violazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2697 cod. civ. per il mancato riconoscimento della detrazione IVA, è dichiarato inammissibile. La Corte ricorda la distinzione tra violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. e osserva che l’erronea ricognizione della fattispecie concreta attraverso le risultanze di causa resta estranea al paradigma e appartiene alla valutazione del giudice di merito. Il ricorrente, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., non ha indicato le norme violate né le affermazioni in diritto della sentenza da contrastare, mirando in realtà a una diversa ricostruzione del fatto. Il ricorso è dunque respinto, con condanna alle spese e con l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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