Contributi consortili: il piano di ripartizione approvato dal Comune è imprescindibile (Cass. civ. Sez. V n. 17121 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi dovuti dagli utenti delle strade vicinali, il piano di ripartizione della spesa, cui deve conformarsi la formazione dei ruoli dei contributi consortili, costituisce elemento imprescindibile della delibera di istituzione del Consorzio adottata dal Consiglio comunale. Il Consiglio comunale conserva, peraltro, il potere di apportare al piano modifiche, soggettive o oggettive, mediante successivi atti amministrativi autoritativi. Ne consegue che la legittimità dell’iscrizione a ruolo va verificata con esclusivo riferimento al piano approvato con la delibera costitutiva o con l’ulteriore atto deliberativo che ne abbia recato modifica. È esclusa, invece, la configurabilità di autonomi piani di ripartizione annuali quali atti prodromici alla compilazione dei ruoli, non previsti dal quadro normativo di riferimento. La doglianza che deduce la motivazione apparente della sentenza impugnata, prospettata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., resta assorbita dalla correttezza della ratio decidendi espressa.

Il Fatto

Un Consorzio costituito per la manutenzione e la sistemazione di strade vicinali riceve una cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo dei contributi consortili dovuti da una utente per l’anno 2017. La contribuente impugna la cartella davanti al giudice tributario di primo grado, che accoglie l’impugnazione.

Il Consorzio appella. La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 3467/2021, rigetta il gravame e conferma il decisum di prime cure. Il giudice d’appello ritiene illegittima l’iscrizione a ruolo, perché non risulta che i piani di ripartizione annuali — qualificati quali atti prodromici alla compilazione dei ruoli — siano mai stati approvati dal Consiglio comunale. Il Consorzio ricorre per cassazione con due motivi; gli intimati non svolgono attività difensiva.

La Motivazione della Corte

Il secondo motivo, esaminato per primo per la sua pregiudizialità logico-giuridica, è rigettato. La Corte richiama la consolidata lettura dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. dopo la riformulazione operata dall’art. 54, d.l. n. 83/2012: il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale. È denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ossia la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa e incomprensibile, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Il Collegio richiama sul punto le Sezioni Unite n. 19881 del 2014 e n. 8053 del 2014, oltre a Sezioni Unite n. 22232 del 2016.

Nella specie la sentenza impugnata rende pienamente percepibile la propria ratio decidendi e identifica la ragione giuridica posta a fondamento del decisum. L’erronea ricostruzione del contenuto regolativo delle disposizioni applicate non integra il vizio denunciato.

È invece fondato il primo motivo. La Corte ricostruisce il quadro normativo del d.lgs.lgt. 1 settembre 1918, n. 1446. L’art. 2 impone che alla domanda di costituzione del Consorzio siano allegati il progetto di statuto, l’elenco degli utenti e lo schema del piano di ripartizione della spesa, e che il Consiglio comunale approvi la costituzione del Consorzio, l’elenco degli utenti e il piano di ripartizione. L’art. 7, comma 1, prevede che i contributi si esigano mediante ruoli compilati in base al piano di ripartizione approvato dal Consiglio comunale.

Da qui il principio: il piano richiamato dall’art. 7, comma 1, è quello stesso allegato alla domanda costitutiva e approvato con la delibera istitutiva, salvo modifiche successivamente deliberate. La Corte conforta la lettura con il rilievo che, per le strade vicinali di uso pubblico, la costituzione del Consorzio è obbligatoria ai sensi dell’art. 14, l. n. 126/1958, con configurazione del Consorzio quale ente pubblico. Richiama altresì la giurisprudenza sull’incidenza degli atti amministrativi autoritativi del Comune sulla vita del consorzio (Cass. n. 21593 del 2014; Cass. n. 1623 del 2018) e la disciplina previgente della l. n. 2248/1865, all. F.

Il giudice d’appello ha dunque condotto la verifica su piani annuali inesistenti nel quadro normativo, invece di incentrarla sul piano approvato con la delibera costitutiva. La sentenza è cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.

Nota della Redazione

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