Cavalli da equitazione, indice di capacità contributiva solo se adibiti ad attività (Cass. civ. Sez. V n. 2696 del 04.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 e del d.m. 10 settembre 1992, costituisce indice di particolare capacità contributiva non il generico possesso di cavalli, ma solo di quelli da equitazione — categoria comprensiva dei cavalli da concorso ippico e da maneggio — o da corsa, in ragione della particolare cura e addestramento che richiedono. Non integra pertanto tale indice il possesso di fattrici e puledri non adibiti ad alcuna attività sportiva. Resta ferma la facoltà dell’ufficio di utilizzare, per la determinazione sintetica del reddito, anche elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva diversi da quelli tipizzati, secondo la norma di chiusura dell’art. 1, comma 2, del d.m. 10 settembre 1992.
Il Fatto
Il contribuente impugna la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia che, in parziale accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, ha rideterminato il reddito per l’anno 2008 ai fini IRPEF, in misura superiore a quella fissata dal giudice di primo grado.
L’atto impositivo era scaturito da un PVC, seguito da un Questionario cui il contribuente aveva risposto indicando i c.d. beni indice. La decisione di appello, pur censurando il primo giudice per la riduzione del reddito operata senza adeguata motivazione, aveva confermato la qualificazione degli otto cavalli posseduti quali cavalli da equitazione, ritenendoli, pur se non destinati alle competizioni, indice di capacità reddituale. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
I due motivi — violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo — sono trattati congiuntamente per la loro stretta connessione. Il nodo giuridico riguarda la riconducibilità dei cavalli posseduti dal contribuente agli indicatori tipici di spesa previsti dalla tabella allegata al d.m. 10 settembre 1992.
La Corte richiama il proprio consolidato orientamento: costituisce indice di particolare capacità contributiva non il generico possesso di cavalli, ma solo di quelli da equitazione o da corsa. È stato conseguentemente escluso che integri tale indice il possesso di cavalli qualificati come fattrici adibite a passeggiate, attività che non può ricondursi, neppure in via ermeneutica, all’equitazione, la quale presuppone l’arte e la tecnica del cavalcare. La Corte cita in proposito Sez. V n. 3254 del 2024, che riprende Sez. VI-V n. 21335 del 2015, e richiama Sez. V n. 4814 del 2021.
Il ragionamento si fonda sul rilievo economico sottostante: ciò che rivela la capacità di spesa è l’adibizione del cavallo alla corsa o all’equitazione, attività che implica non solo i costi di alimentazione, ma anche quelli di ricovero e di preparazione sportiva. Il semplice ricovero e l’alimentazione presso una struttura di proprietà dell’animale, o il tenere i cavalli al pascolo in fondi propri, non sono impegni economici equiparabili.
Su questa base la Corte censura la sentenza impugnata: il giudice di appello, senza contestare l’accertamento in fatto del primo giudice secondo cui si trattava di fattrici e puledri, ha ritenuto che, se i cavalli non erano da corsa, allora dovessero qualificarsi da equitazione. Si tratta di un giudizio del tutto disancorato dal dato normativo.
Resta fermo — come rilevato dal giudice di primo grado — che, ancorché i cavalli posseduti non rivestano le qualità per l’applicazione dei coefficienti del citato d.m., essi, anche per il loro rilevante numero, possono costituire elementi significativi di reddito ai sensi della norma di chiusura dell’art. 1, comma 2, del medesimo decreto. L’errore del giudice di secondo grado, che ha qualificato come da equitazione cavalli pacificamente non adibiti ad alcuna attività sportiva, impone quindi la cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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