Il giudice tributario non può dichiarare d’ufficio l’inapplicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa (Cass. civ. Sez. 5 n. 15613 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il potere del giudice tributario di dichiarare l’inapplicabilità delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997, non è esercitabile d’ufficio. L’onere di allegare e provare gli elementi positivi di confusione normativa grava sul contribuente, che deve formulare una tempestiva domanda in tal senso, da veicolare con specifico motivo di appello. È pertanto viziata la sentenza che rilevi d’ufficio la questione, in violazione del principio della domanda di cui all’art. 99 cod. proc. civ.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla contribuente due avvisi di accertamento, con i quali veniva accertato un maggior reddito complessivo netto ai fini IRPEF per gli anni 2006, 2007 e 2008, applicando il metodo sintetico di cui all’art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600/1973. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso della contribuente, che proponeva appello. La Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo accoglieva parzialmente il gravame, annullando l’accertamento per l’anno 2007, rideterminando il reddito per gli anni 2006 e 2008 nella misura della proposta di adesione non accettata, ed escludendo la debenza delle sanzioni in virtù di una presunta obiettiva incertezza normativa, rilevata d’ufficio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminato prioritariamente il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, lo ha ritenuto fondato. Richiamato il consolidato orientamento di legittimità, la Corte ha affermato che, al fine di attivare il potere del giudice di disapplicazione della sanzione per obiettiva incertezza normativa, è necessaria una tempestiva domanda del contribuente, non essendo la questione rilevabile d’ufficio. Tale conclusione è stata ribadita anche alla luce del principio della domanda e della parità delle armi ex art. 24 Cost., in relazione all’art. 99 cod. proc. civ. e agli artt. 6 CEDU e 47 CDFUE.
La Corte ha precisato che l’onere di allegare gli elementi di confusione normativa grava sul contribuente, escludendo che il giudice tributario debba decidere d’ufficio sull’applicabilità dell’esimente. Nel caso di specie, la C.T.R. era incorsa nel vizio di ultrapetizione, avendo rilevato d’ufficio una questione per la quale era necessaria l’impugnazione con specifico motivo di gravame. Per tale ragione, la sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia.
Quanto al ricorso incidentale condizionato della contribuente, la Corte ne ha scrutinato i motivi. In ordine alla dedotta nullità della sentenza per motivazione “per relationem”, i giudici di legittimità hanno rilevato che la C.T.R. aveva analiticamente esaminato i motivi di appello, pervenendo a una decisione sorretta da motivazione propria, non qualificabile come meramente apparente. Il primo motivo è stato pertanto rigettato.
In relazione al secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, la Corte ha ribadito che, in tema di accertamento sintetico con metodo del “redditometro”, la determinazione basata sugli indici di capacità contributiva dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova, gravando sul contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. La presunzione legale relativa introdotta dal redditometro non può essere privata dal giudice del suo valore presuntivo, una volta accertata l’effettività fattuale degli indici. Anche tale motivo è stato rigettato, non avendo la C.T.R. violato le regole di riparto dell’onere probatorio.
Nota della Redazione
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