Inammissibili i motivi non riproposti in appello dal contribuente contumace (Cass. civ. Sez. V n. 17525 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario di legittimità, il contribuente che non si sia costituito in appello non può censurare la sentenza di secondo grado per omessa pronuncia su questioni che egli non ha riproposto nel gravame. Il thema decidendum del grado di appello resta circoscritto alle censure formulate dall’appellante, sicché il giudice non è tenuto a riesaminare d’ufficio le difese di primo grado. Ne consegue l’inammissibileità dei motivi di ricorso che, anziché investire la sola questione devoluta, ripropongano in sede di legittimità doglianze non coltivate nel giudizio di merito. Le contestazioni che non investono la riferibilità dell’atto all’Amministrazione, quando il contribuente abbia dimostrato di conoscerne il contenuto, sono infondate.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento per l’Irpef 2010, conseguente al maggior reddito di partecipazione conseguito quale socio al 62,78% di una Srl. L’atto impositivo si fondava sull’accertamento emesso nei confronti della società, pregiudicante per il socio.
Il contribuente impugnava l’avviso davanti alla CTP di Benevento, che ne rilevava l’invalidità per mancata prova della notificazione dell’accertamento societario e lo annullava. In appello la CTR della Campania, rilevata la regolare notificazione alla società, accoglieva l’impugnativa dell’Ufficio nella contumacia del contribuente. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a nove motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è inammissibile: la norma non consente più la contestazione del vizio di motivazione insufficiente o contraddittoria.
Il secondo, terzo, quarto, sesto e nono motivo attengono a questioni che il giudice dell’appello non era chiamato ad esaminare. L’impugnativa dell’Amministrazione gli aveva devoluto esclusivamente la questione della notificazione dell’avviso alla società. Il contribuente, non costituitosi in appello, non ha riproposto le censure di primo grado e il giudice del gravame non era tenuto a pronunciarsi su di esse. I motivi sono perciò dichiarati inammissibili.
Il quinto e l’ottavo motivo, connessi, sono infondati e vengono rigettati. La CTR aveva affermato che l’Ufficio aveva fornito documentazione comprovante la notifica alla società ai sensi e per gli effetti dell’art. 140 cod. proc. civ. e che la mancata impugnazione aveva reso definitivo l’accertamento. La controricorrente ha ricostruito le formalità seguite: affissione alla porta dell’azienda, all’albo comunale e raccomandata informativa, nonché notifica al legale rappresentante perfezionatasi per compiuta giacenza. A tali valutazioni l’appellante non oppone critiche specifiche, ma solo la mancata applicazione di una procedura alternativa non richiesta dalla legge. La contestazione dei vizi formali della copia allegata, inoltre, non era stata devoluta al giudice dell’appello, e il contribuente aveva dimostrato di conoscere il contenuto dell’atto.
Il settimo motivo è inammissibile per radicale carenza del requisito di specificità: il contribuente lamenta la genericità delle censure avversarie e l’introduzione di questioni nuove senza indicare a quali censure, questioni o capi faccia riferimento. In realtà l’appello svolgeva una sola censura, la correttezza della notifica alla società, che la CTR ha esaminato. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 140 c.p.c. – Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso