Autosufficienza del ricorso e pregiudizio autoevidente nell’opposizione agli atti esecutivi (Cass. civ. Sez. III n. 2783 del 04.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., il ricorso che si limiti a richiamare atti e documenti del giudizio di merito senza riprodurne il tenore letterale nel ricorso, né indicare l’esatta collocazione nel fascicolo e se essi siano stati acquisiti o prodotti, rendendo impossibile l’esame dei profili dedotti. In tema di opposizione agli atti esecutivi, la censura di un vizio meramente formale è di regola inammissibile se l’opponente non deduce le ragioni per cui l’erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio; fa eccezione il caso in cui la violazione abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive, determinando un pregiudizio autoevidente. Tale pregiudizio non può essere valutato dal giudice di legittimità se il ricorrente non riproduce le relate di notifica, perché senza conoscerne il tenore resta preclusa ogni verifica sulla effettiva lesione.
Il Fatto
Un avvocato propone opposizione agli atti esecutivi avverso un precetto notificatogli da due avvocati antistatari, con il quale gli era stato intimato il pagamento di una somma a titolo di spese di lite distratte in proprio favore, in forza di una sentenza della Corte d’appello di Roma. L’opponente deduce la nullità del precetto sotto molteplici profili, tra i quali la mancata notificazione del titolo esecutivo da parte di uno dei due creditori e l’azionamento dell’intero importo anziché della quota di spettanza di ciascuno.
Il Tribunale di Roma, respinta la richiesta di sospensione, rigetta l’opposizione con sentenza n. 3350/2023. Avverso tale pronuncia l’opponente propone ricorso per cassazione limitatamente al rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi, articolando tre motivi; i resistenti si difendono con controricorso.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi sono formulati in violazione del requisito a pena di inammissibilità prescritto dall’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. La Corte ribadisce che il ricorrente non soddisfa tale requisito quando si limita a richiamare atti e documenti del giudizio di merito senza riprodurli, neppure per la parte strettamente d’interesse, né fornisce puntuali indicazioni per la loro individuazione, con riferimento alla sequenza del processo e all’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o di parte, e senza precisare se siano stati acquisiti o prodotti.
Nel caso concreto il ricorrente sostiene che manca la stessa notificazione del titolo da parte di uno dei creditori e che l’altro non ne abbia mai richiesto copia, ma non indica il tenore letterale delle richieste di notifica, né le relate, dalle quali si sarebbe potuto desumere se davvero non fosse possibile conoscere che anche l’altro creditore intendesse porre in esecuzione il titolo.
La Corte richiama il principio già affermato dalla Cass. ord. n. 27424/2023: l’opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è di regola inammissibile se l’opponente non deduce le ragioni della lesione del diritto di difesa o di altro pregiudizio incidente sull’andamento o sull’esito del processo. Fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive in relazione alle peculiarità del processo esecutivo, negli stessi termini di Cass. n. 27313/2023.
In applicazione di tale principio la Corte ha cassato con rinvio la sentenza che aveva rigettato l’opposizione riguardante un precetto notificato al debitore da un concreditore diverso da quello che aveva eseguito la notificazione del titolo, perché l’impossibilità di comprendere se la notifica del titolo da parte di un concreditore avesse lo scopo di preannunciare l’esecuzione forzata da parte dell’altro determinava un pregiudizio autoevidente, consistente nella facoltà di attrezzarsi per l’adempimento spontaneo o per resistere alle pretese. Senza conoscere il tenore delle relate di notifica, resta preclusa ogni valutazione su tale pregiudizio, che non richiede l’allegazione di alcun altro specifico interesse.
Quanto al secondo motivo, si aggiunge il difetto di autosufficienza: il ricorrente censura la sentenza per aver rigettato il motivo di opposizione, ma non ne indica il tenore testuale. L’inammissibilità dei primi due motivi travolge anche il terzo. Il Tribunale aveva riconosciuto al titolo esecutivo efficacia esecutiva incontestabile; tale statuizione, non impugnata specificamente, è passata in giudicato e spiega la mancata considerazione della richiesta di danni per esecuzione temeraria. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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