| 

Riassunzione tempestiva con ricorso o citazione; nel rinvio ex art. 622 c.p.p. conta solo l’illecito civile (Cass. civ. Sez. III n. 3023 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La riassunzione del giudizio dinanzi al medesimo plesso giurisdizionale è validamente effettuata attraverso un ricorso così come un atto di citazione, rilevando, per la valutazione della relativa tempestività, la disciplina propria di ciascuno dei due atti, ovvero, rispettivamente, il deposito presso la cancelleria del giudice adito e la notificazione alla controparte. (Rv. 677753-01)

Ai fini della riassunzione dinanzi al giudice di un diverso plesso giurisdizionale, trova applicazione la previsione dell’art. 59, comma 2, della l. n. 69 del 2009 che, in caso di dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice civile, contabile, amministrativo o tributario – e, in generale, dei giudici speciali -, richiede, per la tempestiva riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione, che la domanda sia riproposta con le modalità e secondo le forme previste per il processo davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile. (Rv. 677753-02)

Il vizio denunziabile per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., postula che il giudice di merito abbia formulato un apprezzamento, nel senso che, dopo aver percepito un fatto di causa negli esatti termini materiali in cui è stato prospettato dalla parte, abbia omesso di valutarlo, cosicché l’omissione si sia risolta in un implicito apprezzamento negativo sulla rilevanza del fatto stesso, ovvero in una valutazione insufficiente o illogica; ove, invece, l’omessa valutazione sia dipesa da una falsa percezione della realtà, nel senso che il giudice abbia ritenuto inesistente, per una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, un fatto o un documento la cui esistenza risultava incontestabilmente accertata dagli stessi atti di causa, si configura un errore di fatto deducibile esclusivamente con la revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.. (Rv. 677753-03)

L’obbligo di preventiva instaurazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c. non sussiste in relazione a questioni di natura processuale, cosicché non integra una violazione del diritto di difesa la circostanza che il giudice abbia rilevato il difetto di legittimazione della parte, per la prima volta, al momento della decisione. (Rv. 677753-04)

Nell’ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. è deputato all’accertamento dell’illecito civile quale fattispecie autonoma da quella penale, in ragione della necessità di rispettare il diritto alla presunzione di non colpevolezza (declinato dalla giurisprudenza della Corte EDU e da quella della CGUE come diritto della persona a non essere presentata come colpevole nelle decisioni successive a quella penale che l’abbia prosciolta), sicché in esso trovano applicazione le regole processuali e probatorie e i criteri di giudizio propri del processo civile, restando precluso l’accertamento, in via incidentale, della responsabilità penale del convenuto. (Rv. 677753-05)

Il Fatto

Un processo penale per truffa ai danni dell’INPS e dei lavoratori di una società appaltatrice, riassunti a retribuzioni inferiori dalla committente dopo la fine dell’appalto, si chiudeva con la prescrizione dei reati e il rinvio al giudice civile ex art. 622 c.p.p. La Corte d’appello di Taranto dichiarava estinti i giudizi riassunti con ricorso notificato tardi e, nel merito, insussistenti i reati. Ricorrevano lavoratori, eredi e INPS.

La Motivazione della Corte

Sulla riassunzione, in base a Sez. Un. 27183/2007 e Cass. 16166/2021 e ai principi di conservazione e conversione degli atti, nel medesimo plesso, anche nella translatio iudicii dal penale al civile, valgono sia il ricorso sia la citazione; solo davanti a un diverso plesso opera l’art. 59, comma 2, l. n. 69/2009.

Sul merito, la Corte territoriale aveva verificato “l’esistenza di tutti gli elementi dei tre reati contestati”. È un errore: il giudizio ex art. 622 c.p.p. accerta l’illecito civile come fattispecie autonoma, con le regole del processo civile (Cass. 30496/2022); rileva il danno ingiusto ex art. 2043 c.c. con dolo o colpa, non il reato.

Respinti i motivi sull’esclusione delle società estranee al processo penale (giudizio “chiuso” ex art. 394 c.p.c.); inammissibile la censura sulla mancata costituzione di parte civile, errore revocatorio. Cassazione con rinvio alla stessa Corte in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *