Credito per spese di lite accessorio al merito ha natura concorsuale (Cass. civ. Sez. I n. 2844 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il credito per le spese di lite ha natura accessoria rispetto alla decisione di merito, essendo funzionalmente servente alla realizzazione della tutela giurisdizionale garantita dall’art. 24 Cost. Ne consegue che, ove il fatto generatore del credito sia anteriore all’apertura della procedura concorsuale, il credito per spese, pur liquidato con pronuncia successiva, è parimenti concorsuale e non prededucibile. Il criterio della prededuzione, sul piano funzionale, richiede un giudizio ex ante di adeguatezza del credito agli scopi della procedura: tale requisito difetta in radice quando il creditore per spese sia l’avversario del debitore concordatario in bonis, portatore di un interesse confliggente con la salvaguardia o l’accrescimento del patrimonio destinato ai creditori.

Il Fatto

Una società, incorporante per fusione di altra società, ha convenuto in giudizio una società in liquidazione e in concordato preventivo davanti al Tribunale di Brescia, chiedendo l’accertamento della natura prededucibile di un credito per spese di lite. Quel credito era sorto in forza di una precedente sentenza del Tribunale di Treviso, passata in giudicato, che aveva rigettato la domanda proposta dalla controparte, in epoca anteriore all’apertura della procedura.

Il Tribunale di Brescia aveva accolto la domanda, riconoscendo il rango prededuttivo. La Corte d’appello di Brescia, con la sentenza oggetto di impugnazione, ha riformato la decisione, qualificando il credito come concorsuale. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico articolato motivo, deducendo la violazione dell’art. 111, secondo comma, legge fallimentare e dell’art. 91 cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il tema della prededuzione del credito per spese di lite sotto due profili: cronologico e funzionale. Quanto al primo, il ricorrente sosteneva che il credito per spese presenta profili di autonomia rispetto alla pronuncia di merito, sorgendo solo al momento dell’emissione della sentenza di condanna.

Il Collegio respinge questa impostazione. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, che ha ribadito quanto già affermato nell’ordinanza n. 314 del 2008, si afferma che la pronuncia sulle spese ha natura accessoria rispetto alla decisione sul merito, ed è funzionalmente servente rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale. Il credito derivante dalla statuizione sulle spese, pur sorto dopo l’apertura della procedura, proprio perché accessorio al credito il cui fatto generatore è anteriore, ha parimenti natura concorsuale.

Sul piano funzionale, la Corte richiama il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 42092/2021, secondo cui il credito del professionista incaricato per l’accesso alla procedura è prededucibile se la prestazione è stata funzionale alle finalità della procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali. Viene inoltre menzionata Cass. n. 8958/2014, che aveva ammesso il beneficio per crediti maturati in giudizi pendenti alla data di apertura, a condizione che ne emergesse l’adeguatezza funzionale agli interessi della massa.

Il Collegio opera però una netta distinzione rispetto a tale precedente. Il caso esaminato dalla Cass. n. 8958/2014 riguardava il credito del professionista che aveva assistito la procedura in una causa di recupero di un credito della società poi ammessa al concordato: qui la funzionalità era palese. Diversa è l’ipotesi in cui il credito per spese sia liquidato a favore di chi ha contrastato la pretesa creditoria della società poi ammessa al concordato. In tal caso il creditore non solo è estraneo al debitore, ma ne è avversario in lite, con interesse confliggente alla salvaguardia o all’accrescimento del patrimonio. E’ dunque evidente il difetto in radice di adeguatezza funzionale, con conseguente esclusione della prededuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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