Inammissibile il ricorso del sindaco che non prova l’esatto adempimento dei doveri di vigilanza (Cass. civ. Sez. 1 n. 7246 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore può proporre eccezioni nuove rispetto a quelle già dedotte in sede di verifica dei crediti, ma in tal caso, solo in relazione ai contenuti dell’eccezione nuova, il rispetto del contraddittorio esige che sia concesso all’opponente un termine per dispiegare le proprie difese, a condizione che quest’ultimo lo abbia specificamente richiesto. In tema di prova dell’inadempimento, il creditore che agisce per l’adempimento deve solo provare la fonte del suo diritto; il debitore convenuto che eccepisce l’inadempimento ex art. 1460 cod. civ. deve allegare l’altrui inadempimento, mentre il creditore è onerato della prova del proprio corretto adempimento. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo laddove il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata, non anche quando si lamenti un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile solo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ..
Il Fatto
Il ricorrente, che aveva ricoperto il ruolo di sindaco effettivo della società per un determinato periodo, proponeva opposizione allo stato passivo avverso il decreto che aveva escluso il suo credito per il compenso professionale, insinuato in via privilegiata ex art. 2751-bis, n. 2, cod. civ.. L’esclusione era stata disposta accogliendo l’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela, che aveva contestato l’omessa vigilanza sull’andamento societario e sull’aggravamento del dissesto.
Il Tribunale rigettava l’opposizione, ritenendo che, a fronte dell’eccezione di inadempimento, l’opponente fosse tenuto a provare l’esatto adempimento dei doveri di sindaco, non essendo questi limitati a un mero controllo formale. Avverso tale decreto, il professionista proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo, con cui si deduceva la nullità del decreto per un presunto vizio di sottoscrizione, ritenendolo inammissibile. La doglianza non si confrontava con la circostanza che la formale designazione del collegio non possiede rilevanza in termini di vizio processuale, ove non sia controverso che la statuizione sia stata resa dal collegio che ha assunto la causa in decisione.
Il secondo e il terzo motivo, concernenti la mancata concessione di un termine istruttorio e la violazione del contraddittorio, sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza. Pur essendo fermo il principio secondo cui il curatore può introdurre eccezioni nuove e in tal caso va concesso un termine all’opponente, il ricorrente aveva omesso di indicare quando avesse specificamente richiesto un termine istruttorio, requisito indispensabile per prospettare la violazione. Inoltre, il decreto impugnato aveva chiarito che un termine per replicare era stato concesso e utilizzato per il deposito di una memoria.
I motivi dal quarto al settimo, trattati unitariamente, si risolvevano in una sollecitazione a una rivisitazione della quaestio facti, in punto di accertamento dell’inadempimento contrattuale agli obblighi di vigilanza. Tale scrutinio, richiedendo la rilettura degli atti istruttori, si pone al di là del perimetro del sindacato di legittimità. Il motivo incentrato sulla violazione dell’art. 2697 cod. civ. non supera il vaglio di ammissibilità, poiché il Tribunale aveva correttamente enunciato i principi in materia di riparto dell’onere della prova, limitandosi il ricorrente a lamentare un erroneo apprezzamento dell’esito probatorio.
La Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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