Azione revocatoria fallimentare e sindacato di legittimità sulla prova presuntiva della scientia decotionis (Cass. civ. Sez. 1 n. 18170 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, in tema di azione revocatoria fallimentare, miri a censurare il diniego dell’esenzione di cui all’art. 67, comma 3, lettera a), legge fallimentare attraverso una rivalutazione del materiale probatorio e un sovvertimento dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, in particolare in regime di doppia conforme. La censura che, pur formulata in iure, si risolva nella sollecitazione a una diversa valutazione degli indizi dai quali il giudice di merito ha desunto la prova della scientia decotionis è inammissibile.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Roma, confermando la sentenza del Tribunale, aveva dichiarato inefficaci ex art. 67, comma 2, legge fallimentare tre pagamenti, di importo pari a 50.000 euro ciascuno, eseguiti dalla società, poi fallita, in favore della società ricorrente pochi giorni prima dell’apertura della procedura concorsuale. Il giudice dell’appello aveva ritenuto che i contratti sui quali si fondava l’eccezione di esenzione fossero inopponibili alla curatela per mancanza di data certa, e aveva desunto la prova della conoscenza dello stato di insolvenza dalla presenza di numerosi protesti a carico della società fallita, nonché dall’anomalia dei pagamenti.
La società aveva proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo lamentava la violazione degli artt. 2704 e 2712 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che i messaggi di posta elettronica e le annotazioni contabili fossero idonei a provare l’anteriorità dei contratti; con il secondo denunciava l’erronea applicazione dell’art. 67, comma 2, legge fallimentare e delle norme in tema di presunzioni, deducendo che la Corte territoriale avesse trascurato elementi di segno contrario, quali il regolare andamento di un appalto pubblico, idonei a escludere la scientia decotionis.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, condividendo la proposta di definizione accelerata ex art. 380 bis c.p.c., ha dichiarato il ricorso inammissibile. In relazione al primo motivo, il Collegio ha rilevato che la ricorrente, contestando la valutazione compiuta dalla Corte d’Appello circa la mancata prova della data certa dei contratti e l’anomalia dei pagamenti, non aveva dedotto una vera violazione di legge, ma aveva piuttosto sollecitato un sindacato sulla prova e un tentativo di sovvertimento dei fatti accertati dal giudice di merito, attività preclusa in sede di legittimità.
Quanto al secondo motivo, la Suprema Corte ha osservato che la censura, sebbene formalmente incentrata sulla violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., era in realtà finalizzata a contestare la valutazione degli indizi dalla quale il giudice di merito aveva desunto la conoscenza dello stato di insolvenza. Il giudizio prognostico sulla sufficienza e gravità degli indizi costituisce un apprezzamento riservato al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se sorretto da una motivazione congrua. Il motivo, pertanto, si risolveva nella sollecitazione a una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, tanto più inammissibile in presenza di una doppia conforme.
La Corte ha inoltre richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui la disposizione dell’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. è immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non fosse ancora stata fissata l’udienza o l’adunanza in camera di consiglio, come nella specie. In accoglimento della proposta, ha quindi applicato la sanzione prevista dall’art. 96, terzo comma, c.p.c., liquidata in 7.000 euro in favore della controricorrente, e quella del quarto comma della medesima disposizione, pari a 2.500 euro, in favore della cassa delle ammende, ravvisando i presupposti per la condanna per abuso del processo.
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Nota della Redazione
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