Abusiva concessione di credito accertabile incidentalmente nel passivo fallimentare (Cass. civ. Sez. I n. 24754 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di verificazione del passivo, il giudice può compiere l’accertamento incidentale dell’eventuale illiceità penale della condotta della banca erogatrice, senza che sia necessaria la sua partecipazione al processo. L’accertamento è compatibile con gli artt. 93 ss., 98 e 99 l.fall. e può fondarsi anche su indizi gravi, precisi e concordanti. Il giudice deve verificare se l’erogazione integri un illecito, se i finanziamenti siano colpiti da nullità per violazione di norma imperativa e se la restituzione sia esclusa dall’art. 2035 c.c.. Il rifiuto di decidere l’eccezione della curatela viola l’art. 112 c.p.c..
Il Fatto
La cessionaria di alcuni crediti bancari aveva chiesto l’ammissione al passivo per euro 4.396.840,47, con collocazione pignoratizia. Il giudice delegato aveva respinto la domanda. Aveva ritenuto che i finanziamenti fossero stati concessi nonostante il manifesto stato d’insolvenza della società e che il credito fosse irripetibile ai sensi dell’art. 2035 c.c.. Aveva inoltre escluso l’opponibilità dei pegni invocati.
Il tribunale aveva parzialmente accolto l’opposizione, ammettendo il credito in chirografo. Aveva però escluso di poter accertare incidentalmente l’illecito, poiché la banca cedente non partecipava al giudizio e la decisione avrebbe avuto efficacia soltanto endo-concorsuale. La cessionaria aveva impugnato il mancato riconoscimento del privilegio. La curatela, con ricorso incidentale, aveva contestato l’esistenza stessa del credito.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha anzitutto respinto l’eccezione di tardività. Il controricorso contenente l’impugnazione incidentale era stato depositato entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale, nel rispetto degli artt. 370, comma 1, e 371, comma 1, c.p.c.. Il ricorso incidentale restava quindi esaminabile, anche se proposto oltre il termine decorrente dalla comunicazione del decreto, secondo il criterio richiamato da Cass. n. 19795 del 2024.
La Corte ha esaminato prioritariamente l’impugnazione della curatela in applicazione della ragione più liquida. La questione relativa alla nullità dei finanziamenti era infatti pregiudiziale rispetto al rango del credito. Tale ordine di trattazione risponde alle esigenze di economia processuale già affermate da Cass. n. 14039 del 2021 e Cass. n. 7236 del 2026. L’iniziativa principale della cessionaria rendeva inoltre attuale l’interesse della curatela a contestare l’ammissione in chirografo.
Nel merito, il tribunale aveva erroneamente escluso i propri poteri di cognizione. Gli artt. 95, 96 e 99 l.fall. attribuiscono al giudice delegato e al tribunale i necessari poteri istruttori e decisori. Essi consentono di stabilire se l’erogazione dei finanziamenti costituisca un fatto illecito penale, anche in assenza della banca cedente. La natura endo-concorsuale del procedimento non impedisce tale verifica.
L’accertamento può fondarsi anche su presunzioni, purché gravi, precise e concordanti. La cessione trasferisce il credito con gli eventuali vizi del titolo costitutivo. Il giudice deve quindi verificare se i contratti siano affetti da nullità per violazione di norme imperative e se le somme erogate siano ripetibili. Deve inoltre accertare se la prestazione sia stata eseguita in offesa al buon costume, con conseguente applicazione dell’art. 2035 c.c..
Negando in radice la possibilità dell’accertamento, il tribunale ha omesso di decidere un’eccezione rilevante, in violazione dell’art. 112 c.p.c. e delle disposizioni fallimentari che impongono l’esame delle difese della curatela. La Corte ha quindi accolto i primi due motivi incidentali, dichiarato assorbiti il ricorso principale e le ulteriori censure, e disposto la cassazione con rinvio al tribunale in diversa composizione.
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