Spese di lite: il valore della controversia in appello segue il disputatum (Cass. civ. Sez. I n. 2998 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione del valore della controversia per la liquidazione degli onorari di avvocato, quando il giudizio di appello abbia ad oggetto la sola correttezza della condanna alle spese pronunciata in prime cure, il valore della causa è dato dal disputatum, cioè dalla somma liquidata dal primo giudice a titolo di spese, e non dal valore del rapporto sostanziale oggetto del giudizio di merito. Il criterio del disputatum va seguito anche in caso di rigetto della domanda: rileva la somma domandata o contestata e non quella accertata. La motivazione del giudice di merito è sindacabile in cassazione solo quando lo scostamento dai parametri tabellari non sia controllabile nelle sue ragioni e nella sua misura.
Il Fatto
Un creditore, succeduto per cessione al figlio nel credito portato da un decreto ingiuntivo, intimava precetto al debitore. Quest’ultimo proponeva opposizione a precetto ai sensi dell’art. 615 c.p.c., deducendo l’insussistenza del titolo esecutivo per essere intervenuta la sospensione del decreto ingiuntivo e per la pendenza del giudizio di opposizione al decreto.
Il giudice dell’esecuzione non sospendeva l’esecuzione, ritenendo la sospensione priva di effetto verso il cessionario; il reclamo, invece, sospendeva l’efficacia esecutiva del titolo. Definito il merito, il giudice di prime cure prendeva atto della revoca del decreto ingiuntivo, dichiarava la cessazione della materia del contendere e regolava le spese secondo la soccombenza virtuale, condannando il creditore. La Corte d’appello respingeva il gravame e rideterminava le spese di lite. Il ricorso per cassazione investiva esclusivamente la liquidazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è accolto. La Corte rileva che la motivazione impugnata si discosta dall’orientamento di legittimità secondo cui, per la liquidazione degli onorari difensivi, si segue il criterio del disputatum: il valore della controversia corrisponde alla somma domandata, non a quella accertata. Poiché l’appello aveva ad oggetto la sola questione della liquidazione delle spese operata in prime cure, le spese del grado andavano parametrate a quel valore e non a quello del contenzioso da opposizione a precetto. La Corte richiama, tra le altre, Cass. Sez. I n. 10984 del 2021 e i precedenti ivi indicati.
Anche il secondo motivo è fondato. La Corte territoriale ha liquidato per la fase istruttoria e di trattazione del primo grado una somma superiore a quella corretta, applicando i parametri minimi del d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022. La liquidazione va quindi rideterminata.
Il terzo motivo è respinto. Confermando la pronuncia impugnata sul punto, la Corte osserva che l’intervento delle Sezioni Unite a ridosso della spedizione a sentenza non integra un mutamento giurisprudenziale su un indirizzo univoco, ma la soluzione di un contrasto ermeneutico con consolidamento di una delle opzioni già seguite. Non ricorre il presupposto della assoluta novità della questione e il contrasto endoprocessuale tra decisioni non rileva ai fini della compensazione. Corretta è anche la regolazione per soccombenza virtuale: la sospensione e la successiva revoca del decreto ingiuntivo sono opponibili al cessionario che del titolo si avvalga ex art. 475, comma 2, c.p.c., qualificandosi la cessione come vicenda successoria in corso di causa.
Il quarto motivo, che denuncia motivazione tautologica o apparente, è infondato. La Corte di merito ha esposto le ragioni dello scostamento dai valori massimi e del contenimento della fase istruttoria, con argomenti presenti e non sindacabili nel merito in sede di legittimità, secondo l’indirizzo espresso da Cass. Sez. III n. 19989 del 2021. In conclusione, il ricorso è accolto nei limiti di ragione, con cassazione e rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione anche per le spese della fase.
Nota della Redazione
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