Revocatoria delle rimesse bancarie e onere della prova sulla banca (Cass. civ. n. 5847 del 15.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria fallimentare, l’art. 67, comma 3, lett. b), legge fall. presuppone la rimessa su conto corrente bancario come pagamento di credito liquido ed esigibile, ovvero afferente a conto scoperto, e non prescinde dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa. La riduzione non consistente e non durevole dell’esposizione debitoria costituisce fatto impeditivo della revocatoria, che deve essere allegato e provato dalla banca convenuta.

Il Fatto

La società, sottoposta ad amministrazione straordinaria, proponeva azione revocatoria nei confronti della banca per il recupero delle rimesse versate sul conto corrente nell’anno e, in subordine, nel semestre antecedente l’apertura della procedura concorsuale. Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo non provata la natura solutoria delle rimesse e la riduzione consistente e durevole dell’esposizione debitoria. La Corte d’Appello confermava la decisione, ponendo a carico della procedura attrice l’onere di allegare e provare entrambi gli elementi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina la tradizionale bipartizione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, richiamando la giurisprudenza secondo cui solo le prime, affluite su conto scoperto, costituiscono pagamenti revocabili. La riforma del 2005 ha introdotto una specifica esenzione per le rimesse che non abbiano ridotto in modo consistente e durevole l’esposizione, ma tale previsione non ha trasformato la fattispecie in un’autonoma ipotesi di revocabilità.

La Corte disattende l’orientamento che qualificava la consistenza e la durevolezza come fatti costitutivi della domanda del curatore. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 24418/2010, la rimessa che ripristina la provvista non determina alcuno spostamento patrimoniale e non può essere assimilata a un pagamento. La locuzione “rimesse” richiama il concetto dell’art. 1823 c.c., connotato dalla natura solutoria in funzione dello stato del conto.

La norma del comma 3 dell’art. 67 legge fall. non disciplina il presupposto soggettivo né il periodo sospetto, elementi costitutivi dell’azione che restano interamente regolati dai primi due commi. La riduzione non consistente e non durevole dell’esposizione opera come eccezione alla revocabilità dei pagamenti e, pertanto, grava sulla banca convenuta l’onere di allegarla e provarla. La soluzione evita la contraddizione con la giurisprudenza che esonera il curatore dall’indicazione dei singoli versamenti solutori.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo e cassa con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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