Concordato in bianco e sequestro penale decreto d’appello interinale non impugnabile (Cass. civ. Sez. I n. 2999 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. è proponibile avverso ogni provvedimento giurisdizionale, anche in forma di decreto o di ordinanza, purché abbia i caratteri della decisorietà e della definitività, incidendo irrevocabilmente e senza possibilità di impugnazione su diritti soggettivi. Il decreto con cui la corte d’appello, in sede di reclamo, revoca l’autorizzazione concessa dal tribunale al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti nell’ambito del concordato preventivo in bianco non possiede tali caratteri. Esso non incide con efficacia di giudicato su una situazione sostanziale dei ricorrenti, ma esprime una pronuncia di natura interinale, limitandosi a verificare i limiti all’esercizio del potere di gestione e disposizione dei beni nell’ambito delle funzioni di controllo e direzione della procedura. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.
Il Fatto
Una società presenta domanda di concordato preventivo in bianco con continuità aziendale, depositata il giorno precedente all’udienza fissata per la trattazione dell’istanza di fallimento avanzata dal pubblico ministero. Il tribunale, ritenuta ammissibile la domanda, autorizza la società, ai sensi degli artt. 182-quinquies, comma 4, e 161, comma 7, l. fall., a pagare le retribuzioni dei dipendenti per il mese di giugno 2019 e a proseguire nella gestione ordinaria, con accesso diretto ai conti correnti societari.
I beni della società erano stati sottoposti a sequestro preventivo penale finalizzato alla confisca obbligatoria. L’amministratore giudiziario propone reclamo e la Corte d’Appello di Napoli, con decreto, lo accoglie, ritenendo che i pagamenti autorizzati si traducano in un dissequestro di fatto non consentito al giudice penale. I commissari giudiziali del concordato e la società impugnano il decreto con separati ricorsi straordinari per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa processuale: l’accertamento implicito della legittimazione ad agire dei commissari giudiziali è coperto da giudicato interno, essendo stata la corte d’appello pronunciata anche nei loro confronti. Il thema decidendum si sposta quindi sull’ammissibilità del mezzo.
Il ricorso principale e quello incidentale sono dichiarati inammissibili, senza necessità di esaminarne i motivi, perché proposti contro un provvedimento non impugnabile per cassazione. La Corte richiama la costante giurisprudenza secondo cui il rimedio dell’art. 111, comma 7, Cost. richiede i caratteri della decisorietà e della definitività, con incidenza irrevocabile su diritti soggettivi (cfr. Cass. 24155/2014).
Nel caso concreto il decreto impugnato, che ha revocato l’autorizzazione al pagamento delle mensilità, non incide con efficacia di giudicato su una situazione sostanziale dei ricorrenti, ma costituisce una pronuncia di natura interinale. La corte d’appello non ha privato la società del potere di gestire e disporre dei propri beni, sottrattole piuttosto dal vincolo cautelare penale, ma si è limitata a verificare i limiti all’esercizio di tale potere nell’ambito delle funzioni tutorie, di controllo e di direzione della procedura spettanti al giudice.
La Corte esclude altresì la lesione definitiva del diritto dei lavoratori a percepire le retribuzioni, prospettata dal pubblico ministero nella requisitoria. Il relativo credito, di cui era stato autorizzato l’immediato pagamento, può essere soddisfatto dallo stesso amministratore giudiziario ed è comunque destinato a ricevere tutela in ambito concorsuale, tenuto conto della sua collocazione privilegiata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico solidale dei ricorrenti, stante la sostanziale unicità delle loro posizioni. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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