Inammissibile il ricorso per cassazione che censura la valutazione di non contestazione e la CTU (Cass. civ. Sez. 1 n. 20578 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di vizi di motivazione apparente o di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., miri in realtà a una rivalutazione dei fatti e delle valutazioni riservate al giudice di merito, non introducendo il giudizio di legittimità un terzo grado di giudizio. L’apprezzamento circa la sussistenza di una non contestazione dei fatti allegati, ex art. 115 c.p.c., è rimesso al giudice di merito ed è sindacabile in Cassazione solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione o per manifesta illogicità. La preclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c., ora riprodotta all’art. 360, penultimo comma, c.p.c., opera non solo quando l’appello sia integralmente respinto ma anche in caso di rigetto parziale, per le parti della sentenza d’appello che costituiscono rigetto del gravame, gravando sul ricorrente l’onere di dimostrare la difformità tra le ragioni della decisione di primo grado e quella d’appello. Il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre il termine di impugnazione, è dichiarato inefficace ex art. 334 c.p.c., con conseguente condanna alle spese della sola parte ricorrente principale.
Il Fatto
La società aveva convenuto in giudizio la banca, chiedendo la declaratoria di nullità di due contratti derivati IRS e la condanna dell’istituto di credito alla ripetizione delle somme indebitamente percepite. Il Tribunale aveva accolto la domanda di nullità, ma aveva rigettato la domanda restitutoria per insufficienza delle produzioni documentali. La Corte d’appello, riformando parzialmente la sentenza, aveva condannato la banca al pagamento di una somma limitata, determinata al netto di un controcredito della banca, accogliendo solo in parte il gravame della società.
Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, lamentando l’erronea valutazione della non contestazione dei pagamenti da parte della banca, l’omessa considerazione degli estratti conto e dei risultati della consulenza tecnica d’ufficio. La banca ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale con due motivi concernenti l’errata lettura dei risultati della CTU e degli estratti conto.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente rilevato l’inammissibilità di tutte le doglianze riferite all’art. 360, n. 5, c.p.c., per effetto della preclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c. La Corte ha chiarito che tale preclusione opera non solo quando l’appello sia integralmente respinto, ma anche quando il rigetto sia parziale, con riferimento alle statuizioni che costituiscono rigetto del gravame e che confermano la decisione di primo grado. In tali ipotesi, il ricorrente è onerato di indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e di dimostrare che esse sono tra loro diverse, onere non assolto nel caso di specie.
La Corte ha altresì ribadito l’inammissibilità dei motivi “misti”, caratterizzati dalla mescolanza di mezzi di impugnazione eterogenei, quali la violazione di legge e il vizio di motivazione, fondati su prospettazioni giuridicamente incompatibili. Ha inoltre precisato che, a seguito della riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato sulla motivazione è ridotto al cd. “minimo costituzionale”, essendo denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa.
Nel merito, la Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, volto a contestare l’apprezzamento del giudice di merito sulla sussistenza della non contestazione, trattandosi di giudizio di fatto riservato al merito e sindacabile solo nei ristretti limiti del vizio di motivazione. Ha inoltre rilevato il mancato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, per l’omessa riproduzione degli atti di parte dai quali sarebbe dovuta risultare la non contestazione.
Quanto ai motivi sulla consulenza tecnica, la Corte ha precisato che la doglianza concernente la violazione dell’art. 115 c.p.c. è ammissibile solo ove si denunci che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, mentre è inammissibile la censura che miri a contestare la valutazione delle prove operata dal giudice di merito. Il ricorso, nel caso di specie, si sostanziava in una mera critica al merito della decisione, non confrontandosi con la ratio della sentenza impugnata che aveva condiviso il giudizio di “astrattezza” dell’elaborato peritale. Dichiarato inammissibile il ricorso principale, la Corte ha dichiarato l’inefficacia ex art. 334 c.p.c. del ricorso incidentale, proposto oltre il termine di impugnazione, con condanna della sola ricorrente principale alla rifusione delle spese.
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Nota della Redazione
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