Minimi tabellari inderogabili e aumento per pluralità di parti (Cass. civ. Sez. I n. 3188 del 08.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice secondo il d.m. n. 55/2014, l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri tabellari, non è soggetto al controllo di legittimità, mentre la motivazione è doverosa quando il giudice aumenti o diminuisca ulteriormente gli importi. A seguito delle modifiche introdotte dal d.m. n. 37/2018, applicabili dal 27.04.2018, i minimi tabellari sono divenuti inderogabili, essendo stata eliminata la locuzione “di regola”. L’aumento del 30 per cento previsto dall’art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014 per la pluralità di parti costituisce voce autonoma, che non rientra nel meccanismo di determinazione del compenso minimo liquidabile ai sensi del comma 1 e va applicata solo dopo l’individuazione di quel compenso. L’aumento opera, per espressa previsione normativa, solo dal momento dell’avvenuta riunione dei giudizi.
Il Fatto
L’avvocato ricorrente aveva chiesto il reclamo avverso il decreto con cui il giudice delegato a un fallimento aveva liquidato i compensi per varie procedure, riducendoli del 50 per cento in ragione della modestia delle somme recuperate rispetto ai danni pretesi dalla curatela.
Il Tribunale di Lecce, in parziale accoglimento, aveva ritenuto legittimo l’abbattimento degli onorari medi, negato la violazione dell’art. 2233, comma 2, cod. civ. e riconosciuto alcuni importi per specifici giudizi e per le spese vive. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; l’intimato non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, che censurava la motivazione dell’abbattimento del 50 per cento degli onorari medi, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza (Cass. n. 28325 del 2022, n. 14198 del 2022, n. 19989 del 2021, n. 89 del 2021, n. 10343 del 2020), secondo cui il potere discrezionale del giudice, se contenuto tra il minimo e il massimo tabellare, non è sindacabile in sede di legittimità.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati accolti. La Corte ha rilevato un triplice ordine di fattori: l’omessa considerazione che, dopo il d.m. n. 37/2018, i minimi tabellari erano divenuti inderogabili (essendo stata soppressa la locuzione “di regola”); l’erroneo computo dell’incremento del 30 per cento per pluralità di parti, usato per affermare il superamento dei minimi; la conseguente constatazione che la liquidazione per taluni giudizi risultava inferiore ai minimi.
La Corte ha precisato che l’aumento del 30 per cento è voce autonoma, esulante dal meccanismo di individuazione del compenso minimo, e va applicato solo dopo che quel compenso sia stato determinato. Ha inoltre richiamato Cass. n. 9815 del 2023 e Cass. n. 24933 del 2023 sulla persistente inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale, in assenza di diversa convenzione, anche dopo la soppressione delle parole “di regola” ad opera del d.m. n. 147 del 2022, applicabile alle sole prestazioni esaurite successivamente alla sua entrata in vigore.
Il quarto motivo è stato parimenti accolto: il Tribunale aveva applicato l’aumento del 30 per cento sin dall’inizio dei giudizi di reclamo, mentre la norma lo prevede solo «dal momento dell’avvenuta riunione». Poiché la riunione era avvenuta alla prima udienza, la liquidazione per lo studio della controversia e la fase introduttiva andava operata autonomamente per ciascuna causa. Ne è seguita la cassazione con rinvio al Tribunale di Lecce, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.