Sanatoria della procura nel giudizio di equa riparazione tra attestazioni di conformità e natura unitaria (Cass. civ. Sez. 2 n. 5682 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, ove la domanda sia proposta successivamente alle modifiche introdotte dal d.l. n. 83/2012, conv. con modif. dalla l. n. 134/2012, non occorre una procura speciale, atteso che la disciplina novellata richiama il solo art. 125 c.p.c.. La mancata produzione delle attestazioni di conformità della procura, richieste dall’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53/1994, non determina effetti abortivi della domanda, potendo il difetto essere colmato sino alla decisione della causa. L’art. 182 c.p.c. non si applica all’ipotesi di mancanza delle sole attestazioni di conformità, presupponendo esso un difetto intrinseco della procura, insussistente nella specie. La natura unitaria del giudizio di equa riparazione consente di valutare la procura prodotta nella fase di opposizione anche con riguardo alla prima fase, con conseguente esame nel merito della domanda, atteso che gli esiti abortivi del giudizio, in ottica C.E.D.U., costituiscono ipotesi eccezionali e residuali.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto domanda di indennizzo per irragionevole durata di un giudizio civile dinanzi al Tribunale di Benevento, ai sensi della c.d. legge Pinto. Il primo giudice aveva dichiarato l’inammissibilità della domanda, ritenendo che al ricorso non fosse stata allegata una valida procura, redatta su foglio non materialmente congiunto e priva delle attestazioni di conformità previste per il processo telematico.
La Corte di Appello di Napoli, investita dell’opposizione ai sensi dell’art. 5-ter della legge n. 89/2001, aveva confermato la decisione, evidenziando che la parte era stata invitata a produrre idonea procura in termine perentorio, senza ottemperare, e che la procura prodotta in sede di opposizione non poteva sanare il difetto originario dello ius postulandi. Avverso tale decreto il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 83 e 125 c.p.c., nonché degli artt. 182 c.p.c. e 6 della Convenzione E.D.U.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, esaminando congiuntamente i tre motivi, tutti ritenuti fondati. Il percorso argomentativo prende le mosse dal richiamo al principio delle Sezioni Unite n. 37434 del 2022, secondo cui l’art. 182, comma secondo, c.p.c., nella formulazione introdotta dalla l. n. 69/2009, non consente di sanare la mancanza o inesistenza della procura alla lite. Tale principio, tuttavia, non è stato ritenuto applicabile al caso di specie.
La Corte ha osservato che il giudice di merito non aveva considerato due elementi fondamentali. Da un lato, il giudizio di equa riparazione non presuppone alcuna procura speciale, come ribadito dalla giurisprudenza successiva alle modifiche introdotte dal d.l. n. 83/2012, atteso che la disciplina novellata non impone più tale requisito, essendo riprodotto solo il richiamo all’art. 125 c.p.c. Dall’altro lato, la procura rilasciata al difensore non presentava un difetto intrinseco, ma era stata semplicemente depositata senza le attestazioni di conformità all’originale richieste dalle regole del processo telematico.
Sul secondo profilo, la S.C. ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 8312 del 2019, secondo cui il mancato deposito delle attestazioni di conformità del difensore non implica di per sé un effetto abortivo della domanda, essendo comunque consentito il deposito sino alla decisione della causa. Nel caso concreto, la parte aveva prodotto nella fase di opposizione una procura munita delle attestazioni, superando la mancata produzione nella precedente fase.
La Corte ha infine valorizzato la natura unitaria del giudizio di equa riparazione, ripetutamente affermata dalla giurisprudenza di legittimità, ritenendo che la procura prodotta nella fase di opposizione fosse sufficiente a consentire l’esame nel merito della domanda. L’eccessivo rigore della Corte distrettuale, che aveva erroneamente richiamato l’art. 182 c.p.c., non si giustifica neppure alla luce della natura unitaria del giudizio, atteso che gli esiti abortivi devono costituire, in ottica C.E.D.U., ipotesi eccezionali e residuali. Il ricorso è stato quindi accolto, con cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese.
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Nota della Redazione
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