Inammissibile il ricorso per cassazione della parte che ha proposto la domanda (Cass. civ. Sez. Un. n. 21057 del 21.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione con cui la parte che ha proposto la domanda innanzi al giudice amministrativo deduce il difetto di giurisdizione del medesimo giudice sulla propria domanda. La proposizione della domanda è ontologicamente incompatibile con l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla stessa parte, che si risolve in una mera sollecitazione all’esercizio dei poteri officiosi del giudice ai sensi dell’art. 37 c.p.c.. Nel processo amministrativo, ove il difetto di giurisdizione non sia stato eccepito in primo grado né oggetto di specifico motivo d’appello, si forma il giudicato implicito sulla giurisdizione, stante la preclusione di cui all’art. 9 c.p.a.. La connessione tra domande devolute a giudici diversi non deroga alla giurisdizione, salvo espresse disposizioni normative, potendosi applicare le regole sulla sospensione del procedimento pregiudicato.

Il Fatto

La società, concessionaria della costruzione e gestione di una casa di riposo su area comunale, impugnò dinanzi al TAR il diniego del Comune di rinnovare la convenzione e di prorogare i termini di esecuzione, nonché, con motivi aggiunti, la risoluzione della convenzione per inadempimento. Il TAR accolse il ricorso, ma il Consiglio di Stato, riformando la sentenza, rigettò la domanda principale e dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo su quella proposta con i motivi aggiunti, ritenendo la cognizione spettante al giudice ordinario, trattandosi di fase esecutiva del rapporto.

La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 132 c.p.a. in correlazione all’art. 111, ottavo comma, Cost. e all’art. 110 c.p.a., lamentando l’arbitraria scissione di giurisdizione operata dal giudice d’appello, dal momento che la questione relativa alla risoluzione e quella relativa al diniego di proroga concernevano entrambe la fase esecutiva della convenzione e dovevano essere devolute unitariamente al giudice ordinario per ragioni di connessione.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile, condividendo la proposta di definizione accelerata formulata dal Primo Presidente. In primo luogo, la Corte ha ribadito il principio per cui la proposizione di una domanda ad un determinato giudice è ontologicamente incompatibile con l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla stessa parte che ha agito. Tale contestazione non costituisce una vera eccezione, ma una mera sollecitazione al giudice adito ad attivare i propri poteri di rilievo officioso ai sensi dell’art. 37 c.p.c.. Il dubbio sulla giurisdizione, nel giudizio di primo grado, può essere risolto dal regolamento preventivo di giurisdizione, rimedio non impugnatorio e senza limiti di legittimazione.

La Corte ha precisato che, intervenuta la decisione di rigetto della domanda, l’attore non è soccombente sulla questione di giurisdizione, avendo il giudice riconosciuto la sussistenza del proprio dovere di decidere il merito. In tal senso, la preclusione alla deduzione del difetto di giurisdizione opera non solo in appello ma anche con il ricorso per cassazione, come affermato dai precedenti richiamati, tra cui Sez. U. n. 21260 del 2016 e Sez. U. n. 31754 del 2019.

In secondo luogo, nel processo amministrativo, la mancata eccezione del difetto di giurisdizione in primo grado e la mancata impugnazione sul punto determina il maturare del giudicato implicito sulla giurisdizione, in forza della preclusione di cui all’art. 9 c.p.a., che regola la deduzione delle questioni di giurisdizione nel rito del relativo plesso giurisdizionale, come ribadito da Sez. U. n. 26497 del 2020.

Infine, la Corte ha ritenuto del tutto irrilevante la dedotta connessione tra le diverse domande, affermando il principio dell’inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione, salvo deroghe normative espresse. I problemi di coordinamento tra giurisdizione ordinaria e amministrativa su rapporti diversi ma interdipendenti si risolvono secondo le regole della sospensione del procedimento pregiudicato, come già statuito da Sez. U. n. 9534 del 2013 e Sez. U. n. 8475 del 2022.

In ragione della conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata, la Corte ha applicato l’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., condannando la società al pagamento delle somme previste dall’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., in continuità con i precedenti Sez. U. n. 27195 del 2023 e Sez. U. n. 27433 del 2023, che configurano una valutazione legale tipica di abuso del processo. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile con condanna alle spese e alle sanzioni pecuniarie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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