Equa riparazione: obbligo del giudice del rinvio di motivare sulla durata ragionevole (Cass. civ. Sez. 2 n. 13761 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il giudice del rinvio, uniformandosi ai principi affermati dalla Corte di cassazione, ha l’obbligo di determinare quale sarebbe dovuta essere la durata ragionevole del giudizio presupposto sulla base della sua complessità, comprensiva anche della fase necessaria alla pronuncia di incompetenza, sottraendo dalla durata complessiva il tempo non strettamente necessario alla riassunzione. Il giudice dell’equa riparazione non può imputare alla parte che richieda l’indennizzo l’intero periodo occorso per pervenire alla declaratoria di incompetenza del giudice inizialmente adito, dovendo verificare se in tale lasso temporale fossero ravvisabili elementi riconducibili a disfunzioni dell’apparato giudiziario. Il decreto che provvede sulla domanda di equa riparazione necessita di motivazione, anche soltanto sintetica, con indicazione dei criteri alla base del giudizio, con riguardo all’art. 2, comma 2, l. n. 89/2001, senza che sia necessario ripercorrere analiticamente i passaggi processuali la cui durata è oggetto di decisione.
Il Fatto
Con ordinanza n. 14141/2022, la Corte di cassazione aveva cassato con rinvio il decreto con cui la Corte d’appello di Perugia aveva condannato il Ministero della Giustizia a pagare a ciascuno dei ricorrenti la somma di euro 1.099,97 a titolo di indennizzo per la violazione della ragionevole durata di un processo presupposto. In quella sede, la Corte aveva accolto il primo motivo del ricorso principale, relativo alla quantificazione del moltiplicatore annuo, e i motivi del ricorso incidentale del Ministero, concernenti l’assenza di motivazione e l’omessa valutazione della complessità della vicenda, desumibile dal numero dei procedimenti presupposti e dalla dichiarazione di incompetenza intervenuta.
A seguito di riassunzione, la Corte d’appello di Perugia, con decreto depositato il 20.03.2023, aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.680,00 per ciascun ricorrente, calcolando l’indennizzo sulla base di un periodo eccedente la ragionevole durata determinato in sette anni, con moltiplicatore annuo di euro 400,00 ridotto del 40%, senza prendere posizione sulle circostanze indicate dalla Cassazione. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha disatteso l’eccezione di inammissibilità sollevata dai controricorrenti, rilevando che i motivi del ricorso erano specifici e che il giudice del rinvio non aveva dato completa attuazione ai principi di diritto affermati nell’ordinanza di cassazione.
Esaminati congiuntamente i tre motivi, per la loro stretta connessione, la Corte ne ha affermato la fondatezza. Il giudice del rinvio, pur essendo stato invitato a prendere posizione sugli aspetti relativi alla complessità del caso e al comportamento delle parti, si era limitato a procedere a un calcolo aritmetico del periodo eccedente la durata ragionevole del giudizio, sostanzialmente privo di motivazione, non ottemperando ai principi enunciati nell’ordinanza n. 14141/2022.
La Corte ha precisato che l’accertamento della sussistenza dei presupposti della domanda di equa riparazione, ovvero la complessità del caso, il comportamento delle parti e la condotta dell’autorità, nonché la misura del segmento temporale riferibile all’apparato giudiziario, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, appartiene alla sovranità del giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi attinenti alla motivazione. Nel caso di specie, il vizio motivazionale era stato già accertato e il giudice del rinvio avrebbe dovuto porvi rimedio.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato il decreto impugnato e rinviato alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, perché proceda a un nuovo esame della fattispecie prendendo posizione sulle circostanze dedotte dal Ministero in ordine alla complessità, all’oggetto, al valore e alla rilevanza del processo presupposto, al comportamento processuale delle parti e ai periodi di stasi, verificandone la sussistenza e la rilevanza ai fini della decisione. La Corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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