Estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia e inammissibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse (Cass. civ. Sez. 2 n. 11596 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritta dalla parte o dal suo difensore munito di procura speciale, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., senza che rilevi l’eventuale mancata accettazione delle altre parti costituite. Il ricorso incidentale, ancorché tardivo, deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il difensore del controricorrente aderisca alla rinuncia al ricorso principale, evidenziando che i propri assistiti non hanno più interesse alla prosecuzione del giudizio. La sopravvenuta carenza di interesse, determinata dall’adesione alla rinuncia, comporta altresì l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’opposizione proposta da alcuni soggetti avverso il decreto con il quale il Pubblico ministero aveva liquidato i compensi spettanti ai consulenti tecnici nominati nell’ambito di un procedimento penale. Il Tribunale, in parziale accoglimento dell’opposizione, aveva ridotto l’importo del compenso complessivamente spettante ai consulenti.
Avverso tale ordinanza veniva proposto ricorso per cassazione, sulla base di otto motivi, cui i consulenti tecnici resistevano con controricorso, spiegando a loro volta ricorso incidentale. All’esito di un rinvio a nuovo ruolo conseguente alla morte del difensore dei controricorrenti, il difensore dei ricorrenti depositava atto di rinuncia al ricorso, cui aderiva il nuovo difensore dei controricorrenti, munito di procura speciale.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva che la rinuncia al ricorso principale, ritualmente depositata e non accettata espressamente dalle altre parti, comporta l’estinzione del giudizio di legittimità. Quanto al ricorso incidentale, richiamando i precedenti di Cass. nn. 13923/2019, 1807/2023 e 427/2024, la Corte ribadisce che il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio determina l’inammissibilità dell’impugnazione.
In particolare, valorizzando il principio già enunciato da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 18707 del 06/08/2013, la sottoscrizione dell’atto di adesione alla rinuncia da parte del difensore del controricorrente, ricorrente incidentale tardivo, esprime un’implicita dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’impugnazione incidentale. Tale carenza di interesse, sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso incidentale, ne determina la declaratoria di inammissibilità.
In ragione dell’adesione alla rinuncia e dell’esito del giudizio relativo al ricorso incidentale, le spese del giudizio di cassazione vengono integralmente compensate. La Corte esclude, infine, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, atteso che l’estinzione e la sopravvenuta ragione di inammissibilità non configurano un’ipotesi di soccombenza della parte impugnante.
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Nota della Redazione
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