Progressione economica CNR decorre dalla data di assunzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3246 del 09.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di progressione economica orizzontale dei dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche, l’anno utile al passaggio di fascia — il cd. anno finito — matura, ex art. 4, comma 6, del c.c.n.l. 1998 e art. 17 del c.c.n.l. 2002-2005, avuto riguardo alla data di assunzione di ciascun lavoratore. Le clausole contrattuali non possono essere interpretate nel senso che il transito alla fascia successiva avvenga per tutti i dipendenti indistintamente al 31 dicembre di ciascun anno. Una simile lettura è irragionevole e genera un’evidente e ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori assunti il primo gennaio e quelli assunti nel corso dell’anno, i secondi maturando prima la progressione di carriera senza alcuna valida giustificazione. Il giudicato esterno presuppone l’identità delle parti processuali e non può essere invocato con riguardo a precedenti che abbiano risolto la medesima questione tra parti diverse o parzialmente diverse.

Il Fatto

Un dipendente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, assunto a tempo indeterminato nel 1983 con qualifica di collaboratore tecnico professionale e poi inquadrato nel livello dirigenziale, agiva dinanzi al Tribunale di Napoli per ottenere la rideterminazione delle fasce stipendiali. Sosteneva che il transito nella quarta fascia gli era stato riconosciuto solo dal 1° luglio 2002 invece che dal 1° luglio 2001 e che i successivi passaggi erano stati parimenti ritardati, con l’ulteriore conseguenza di incorrere nel blocco degli stipendi disposto dal d.l. n. 78/2010.

Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda. La Corte d’appello di Napoli, in riforma, rigettava integralmente le pretese, ritenendo che il passaggio di fascia si perfezioni solo al termine dell’anno solare di riferimento e che gli anni indicati in Tabella debbano considerarsi interamente compiuti. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi; il C.N.R. ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si denunciava la violazione dell’art. 2909 cod. civ. per avere la Corte territoriale ignorato l’accertamento contenuto in alcune pronunce del Tribunale di Napoli passate in giudicato, è stato rigettato. La Corte ha osservato che il motivo confonde la nozione di giudicato esterno, che richiede pur sempre l’identità delle parti processuali, con quella di precedente giurisprudenziale reso tra parti diverse o parzialmente diverse.

I motivi secondo e terzo, esaminati congiuntamente perché involgenti la medesima questione, sono stati accolti. Il Collegio ha innanzitutto ribadito che, in tema di contratti collettivi del pubblico impiego privatizzato, l’art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi nazionali e che il giudice di legittimità ha il potere di conoscerne e interpretarne il contenuto.

Passando al merito, la Corte ha rilevato che dalla lettura della normativa contrattuale applicabile ratione temporis emerge l’erroneità dell’interpretazione seguita dal giudice di appello. Le pronunce richiamate avevano già precisato che l’art. 4, comma 6, sezione seconda, del c.c.n.l. 5 marzo 1998, nel prevedere che il passaggio alla fascia di anzianità successiva avvenga al termine dei periodi indicati in Tabella, va inteso non con riferimento al 31 dicembre di ciascuno degli anni segnati nella progressione di carriera, ma al termine dell’anno rilevante in relazione alla data di assunzione del singolo lavoratore.

La nota inserita nella Tabella B, secondo cui gli anni 4, 8, 12, 16, 22 e 30 devono considerarsi finiti, non può portare a un prolungamento del periodo fino al termine dell’anno solare di riferimento. L’anno di anzianità utile al passaggio di fascia deve essere integralmente compiuto avuto riguardo alla data di assunzione, dovendosi escludere che il transito avvenga al 31 dicembre per tutti i lavoratori qualunque sia la data di assunzione. Questa lettura, oltre a essere irragionevole, ingenererebbe un’evidente ed ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori assunti il primo gennaio e quelli assunti a dicembre.

La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione per la rideterminazione delle fasce stipendiali e la quantificazione delle differenze retributive, provvedendo anche sulle spese. Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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