Apprendistato senza formazione: nullità e conversione anche dopo il d.lgs. 81/2015 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6990 del 16.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Anche nel quadro normativo delineato dal d.lgs. n. 81/2015, la mancanza o la carenza di formazione dell’apprendista, qualificata dalla gravità dell’inadempimento, integra un vizio che incide sulla causa del contratto di apprendistato e ne determina la nullità, con conversione sin dall’origine in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’elemento professionalizzante qualifica la causa del contratto: l’obbligo formativo a carico del datore di lavoro integra una controprestazione e non un semplice obbligo accessorio. La previsione di sanzioni amministrative di cui all’art. 47 del d.lgs. n. 81/2015 e la conversione automatica prevista dall’art. 42, comma 8, non escludono, sul piano del rapporto individuale, la conversione quale tipica sanzione desumibile dal sistema protettivo.

Il Fatto

Una società datrice di lavoro aveva stipulato con una lavoratrice un contratto di apprendistato, con decorrenza iniziale e successiva proroga. Il Tribunale, in primo grado, aveva dichiarato la nullità del contratto e della proroga, disponendo la conversione in un ordinario rapporto di lavoro subordinato con decorrenza anticipata rispetto alla data apposta al contratto, e aveva dichiarato la nullità del licenziamento per superamento del periodo di comporto, per difetto di forma scritta, ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro.

La Corte d’appello di Genova ha respinto il gravame della società, confermando che la lavoratrice non aveva ricevuto insegnamenti specifici funzionali al conseguimento della qualificazione professionale prevista dal piano formativo. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui la lavoratrice ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente ha sostenuto che l’assetto sanzionatorio del d.lgs. n. 81/2015 avrebbe superato la conversione ex tunc del rapporto, prevedendo l’art. 47 sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi formativi e la conversione automatica, ex art. 42, comma 8, solo per il mancato rispetto delle percentuali di apprendisti.

Il Collegio ha ritenuto il motivo infondato. La ricostruzione della fattispecie contrattuale come causa mista, già elaborata con riferimento alla pregressa disciplina, conserva validità anche nel nuovo quadro normativo. L’art. 41, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 definisce l’apprendistato come contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.

La Corte ha richiamato i propri precedenti, tra cui Cass. n. 10826 del 2023 e Cass. n. 6704 del 2024, che richiedono la redazione scritta del piano formativo individuale, nonché Cass. n. 275/2019 e l’ordinanza n. 16595 del 2020, secondo cui l’inadempimento degli obblighi formativi di obiettiva rilevanza determina la trasformazione del rapporto.

Il passaggio decisivo riguarda il rapporto tra sanzioni pubblicistiche e rimedi civilistici. La Corte ha osservato che le sanzioni amministrative e contributive di cui all’art. 47 operano sul piano pubblicistico e non escludono, sul piano del rapporto individuale, la conversione del contratto. L’inderogabilità della disciplina e la sua funzione di tutela del lavoratore, unitamente al carattere prevalente dell’elemento formativo, sorreggono questa conclusione, in coerenza con l’art. 35, comma 2, Cost.

Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati. Le censure sulla motivazione e sulla valutazione delle prove miravano a sollecitare un riesame di merito non consentito in sede di legittimità, anche in ipotesi di doppia conforme. La Corte ha infine respinto il ricorso, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

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