Tosap dovuta dal concessionario autostradale per l’occupazione del soprassuolo comunale (Cass. civ. Sez. V n. 3321 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’occupazione dello spazio sovrastante la strada comunale mediante un viadotto autostradale integra il presupposto oggettivo della Tosap, ai sensi dell’art. 38, comma 2, d.lgs. n. 507/1993, poiché comporta una sottrazione della superficie all’uso pubblico, indipendentemente dall’esistenza di un titolo concessorio e dalla titolarità statale del manufatto. La pianificazione legislativa del tracciato autostradale non trasferisce allo Stato la proprietà della strada sottostante, né elimina l’operatività del regime Tosap. Al concessionario autostradale non spetta l’esenzione di cui all’art. 49, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 507/1993, perché l’occupazione non è ascrivibile allo Stato ma a un soggetto che gestisce il bene in piena autonomia imprenditoriale, non come mero sostituto dell’ente pubblico. Non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla CGUE, non emergendo dubbi interpretativi sul diritto unionale.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento per Tosap relativo all’anno d’imposta 2012, emesso da un Comune nei confronti della società concessionaria autostradale per l’occupazione, con un viadotto sopraelevato, dello spazio sovrastante una strada comunale.
La Commissione tributaria regionale aveva confermato la legittimità della pretesa impositiva, riconducendo al concessionario la sola gestione economica dell’opera pubblica ed escludendo in capo allo stesso un interesse funzionale assimilabile a quello dell’ente territoriale. La società ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: violazione delle leggi speciali in materia autostradale, con asserita sottrazione delle aree al demanio comunale, e, in via subordinata, violazione dell’art. 49 d.lgs. n. 507/1993, per l’asserita spettanza dell’esenzione. Il Comune è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro normativo ratione temporis applicabile, incentrandolo sull’art. 38 d.lgs. n. 507/1993, che assoggetta a tassa le occupazioni di qualsiasi natura negli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, e sull’art. 39, che individua il soggetto passivo nel titolare della concessione o, in mancanza, nell’occupante di fatto. Il presupposto impositivo è costituito dalla limitazione o sottrazione all’uso collettivo del suolo, nell’interesse proprio del singolo occupante.
Richiamando il consolidato indirizzo di legittimità, la Sezione ribadisce che l’attraversamento del suolo comunale da parte di un viadotto autostradale è soggetto a Tosap in virtù dell’art. 38, comma 2, poiché impedisce una diversa utilizzazione dello spazio. Le leggi speciali sulla costruzione autostradale sono anteriori al d.lgs. n. 507/1993 e presupponevano procedure espropriative: in assenza di un atto ablativo, la demanialità comunale della strada sottostante permane. Distinte restano la proprietà della strada e quella del manufatto, non configurandosi alcuna accessione invertita a favore dello Stato.
Quanto all’esenzione, la Corte conferma che essa postula un’occupazione direttamente ascrivibile al soggetto esente. Il concessionario, invece, esegue la costruzione e la gestione dell’opera in regime di autonomia imprenditoriale, non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento del bene, a nulla rilevando che l’opera sia di proprietà statale e che la gestione ritorni allo Stato al termine della concessione. Sul punto non assume rilievo la giurisprudenza amministrativa richiamata dalla ricorrente, che opera sul diverso piano dei presupposti autoritativi del potere concessorio.
Infine, la Corte esclude la rimessione pregiudiziale alla CGUE ai sensi dell’art. 267 TFUE: l’art. 345 TFUE lascia impregiudicato il regime di proprietà degli Stati membri, né si configura un aiuto di Stato, poiché il beneficio è negato indistintamente a tutti gli operatori, pubblici e privati. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’indicazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.