Svalutazione crediti incagliati e in sofferenza: no alla deduzione integrale (Cass. civ. Sez. 5 n. 17060 del 31.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di svalutazione dei crediti ai fini tributari, ai sensi dell’art. 106 t.u.i.r., nella formulazione vigente ratione temporis, deve escludersi la possibilità di operare la svalutazione integrale dei crediti “incagliati”, ovvero di quelli vantati nei confronti di debitori in temporanea difficoltà economica, difettando il requisito della ragionevole previsione di inesigibilità. Per i crediti “in sofferenza”, vantati verso soggetti in stato di insolvenza anche non accertata giudizialmente, la svalutazione è ammessa soltanto per la parte in cui sussista una ragionevole previsione, ancorché non certa, di inesigibilità. La svalutazione integrale presuppone un rischio d’inesigibilità “ragionevolmente prevedibile” ma “non ancora definitiva”, distinto dalla perdita su crediti, che richiede, ai sensi dell’art. 101, comma 5, t.u.i.r., elementi certi e precisi.

Il Fatto

Un istituto di credito aveva dedotto integralmente, nell’anno d’imposta 2005, le svalutazioni di crediti classificati come “incagliati” e “in sofferenza”. L’Amministrazione finanziaria, all’esito di una verifica, contestava l’indebita deduzione, emettendo un avviso di accertamento per maggiore IRES.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della banca, ma la Commissione tributaria regionale della Puglia, Sezione Staccata di Lecce, riformava la decisione, affermando la non deducibilità delle svalutazioni integrali. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato i primi due motivi di ricorso congiuntamente, in quanto concernenti la deducibilità fiscale delle svalutazioni dei crediti. Ha richiamato i recenti approdi giurisprudenziali, secondo cui la redazione del bilancio deve rispondere ai criteri di chiarezza, veridicità e correttezza, e i crediti devono essere iscritti al valore di presumibile realizzo.

La Suprema Corte ha chiarito che il discrimine tra perdite su crediti e svalutazioni dei crediti è segnato dalla definitività del venire meno della posta. La perdita si ha quando il credito è divenuto definitivamente inesigibile; la svalutazione, anche totale, presuppone invece una perdita solo potenziale e probabile. L’integrale svalutazione non determina lo stralcio della posta dal bilancio, poiché il credito conserva un proprio valore ed è suscettibile di ripresa di valore.

Per i crediti “incagliati”, vantati verso soggetti in temporanea difficoltà economica, la Corte ha escluso la possibilità di svalutazione, mancando la ragionevole previsione di inesigibilità, come ammesso dalla stessa banca. Per i crediti “in sofferenza”, invece, la svalutazione è possibile solo per la parte in cui sussista una ragionevole previsione di inesigibilità, ancorché non definitiva, non essendo richiesta la prova della definitiva irrecuperabilità del credito.

Con riferimento al terzo motivo, la Corte ha ritenuto fondata la doglianza di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., sull’eccezione di insussistenza dei presupposti per il recupero a tassazione, stante l’invarianza del risultato fiscale di periodo. Il vizio è stato configurato in quanto la CTR non aveva fornito alcuna motivazione sull’istanza, ritualmente riproposta in appello.

In accoglimento del terzo motivo, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, Sezione Staccata di Lecce, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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