Inammissibile il ricorso che omette la sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. III n. 3469 del 11.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non illustra il contenuto della sentenza impugnata e si limita a esporre le vicende processuali secondo la lettura della parte, senza riportare gli atti e i documenti su cui i motivi si fondano. La censura che prospetta un travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, salvo che il fatto probatorio sia stato punto controverso; in tal caso il vizio si deduce ai sensi dell’art. 360, nn. 4 o 5, cod. proc. civ.. La doglianza di violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è ammissibile solo se il giudice ha posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, non già se ha attribuito maggiore forza di convincimento ad alcune di esse. Il principio di non contestazione non impedisce al giudice di pervenire a un diverso accertamento sulla base delle prove acquisite.
Il Fatto
Un’esercente conveniva in giudizio la società di vigilanza per il risarcimento dei danni conseguenti a un furto commesso nella notte del 12/4/2013 nel proprio esercizio commerciale, ubicato in un centro commerciale. Assumeva l’attrice che l’inadempimento contrattuale della convenuta — presidio con guardie giurate, telesicurezza, apertura, chiusura e gestione delle chiavi — avesse cagionato o contribuito a cagionare la sottrazione delle merci.
La convenuta chiamava in causa la compagnia assicurativa a garanzia. Il Tribunale di Reggio Emilia accoglieva la domanda e condannava la società di vigilanza al risarcimento, con manleva della compagnia. La Corte d’appello di Bologna, in riforma, rigettava le domande dell’attrice, dichiarava inammissibile l’appello incidentale della compagnia e condannava l’appellata alle spese. Proponeva allora ricorso per cassazione l’attrice, con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, cod. proc. civ.. Più della metà dell’atto introduttivo è dedicata a una lunga esposizione delle vicende processuali, frammista a valutazioni della ricorrente sul contratto e sulle risultanze probatorie, senza però riportare gli atti processuali delle controparti nelle parti di interesse e, soprattutto, senza alcuna illustrazione del contenuto della sentenza impugnata. Tale lacuna inficia la ricostruzione del fatto processuale e rende oscure le censure.
Anche i singoli motivi sono inammissibili. Con il primo si deduce la nullità della sentenza per travisamento delle prove. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 5792 del 5/03/2024: il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, salvo che il fatto probatorio abbia costituito punto controverso. Nel caso, la lettura della ricorrente è capziosa e non individua alcun travisamento, poiché la Corte d’appello ha considerato le deposizioni ed è giunta a una conclusione fondata sul testo del contratto. La censura si risolve in un’inammissibile istanza di rivalutazione del libero convincimento del giudice di merito.
Il secondo motivo lamenta la violazione dei canoni di interpretazione contrattuale. Anch’esso è inammissibile: riporta solo alcune clausole, impedendo l’esame dell’accordo nel suo complesso. L’accertamento della volontà delle parti è indagine di fatto affidata al giudice di merito, e la parte deve precisare in quale modo il giudice si sia discostato dai canoni legali, non contrapporre la propria interpretazione a quella accolta (Sez. 1 n. 9461 del 9/04/2021; Sez. 3 n. 11254 del 10/05/2018).
Il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per aver considerato non provati fatti non contestati. La Corte rileva il difetto di autosufficienza: il ricorso deve indicare la sede processuale delle tesi disattese e il contenuto degli scritti difensivi avversari (Sez. 3 n. 15058 del 29/05/2024). Inoltre, la violazione dell’art. 115 è deducibile solo se il giudice ha posto a fondamento prove non introdotte dalle parti, mentre è inammissibile la doglianza sul diverso peso attribuito alle prove (Sezioni Unite n. 20867 del 30/09/2020). Infine, il principio di non contestazione non esclude che il giudice pervenga a un diverso accertamento sulla base di altri elementi acquisiti (Sez. 3 n. 16028 del 7/06/2023). All’inammissibilità conseguono la condanna della ricorrente alle spese e l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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