Prova del giudicato esterno e condanna ex art 96 c.p.c (Cass. civ. Sez. 3 n. 23598 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prova del giudicato esterno richiede la produzione, nel giudizio in cui lo si voglia far valere, della sentenza munita dell’attestazione di cancelleria prevista dall’art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che il provvedimento non è più soggetto a impugnazione: non è sufficiente la mera produzione della copia della sentenza, né la dichiarazione di parte circa l’intervenuto passaggio in giudicato. La condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. non consegue automaticamente alla soccombenza, ma presuppone, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte, che deve coinvolgere l’esercizio dell’azione processuale nel suo complesso, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla domanda proposta da un istituto bancario nei confronti di una venditrice, dell’acquirente di un immobile e della sorella della venditrice, per ottenere la rettifica dei dati catastali indicati nell’atto di compravendita, con conseguente accertamento del bene gravato da ipoteca. La sorella della venditrice, proprietaria di un diverso immobile erroneamente identificato, spiegava domanda riconvenzionale risarcitoria, dichiarata inammissibile dal Tribunale.
La Corte d’appello, riformando la sentenza di primo grado, dichiarava la soccombenza della convenuta in relazione alla domanda riconvenzionale inammissibile, condannandola alla rifusione delle spese di lite e, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento di una somma in favore della controparte, qualificando la domanda come pretestuosa e inconsistente. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione la convenuta soccombente.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dapprima dichiarato inammissibile il controricorso proposto dalla società cessionaria del credito derivante dal mutuo concesso all’acquirente, rilevando il difetto di legittimazione passiva a resistere all’impugnazione: la costituzione, qualificata come intervento ex art. 111 c.p.c., non poteva trovare ingresso poiché la controversia riguardava esclusivamente i capi della sentenza concernenti le condanne alle spese e per lite temeraria, del tutto estranei al credito ceduto.
Quanto al merito, la Corte ha esaminato congiuntamente i motivi riguardanti l’eccezione di cessazione della materia del contendere per intervenuto giudicato sulla domanda di rettifica. Il Collegio, aderendo all’orientamento maggioritario, ha affermato che chi invoca il giudicato esterno deve dimostrarne la formazione, producendo la sentenza munita dell’attestazione di cancelleria ex art. 124 disp. att. c.p.c.: la mancata contestazione della controparte non equivale ad ammissione, né può gravarsi su quest’ultima la prova dell’avvenuto passaggio in giudicato. L’attestazione risponde a ragioni di ordine pubblico processuale, a tutela della certezza del diritto.
In relazione alla censura concernente la mancata valutazione della documentazione prodotta a sostegno della domanda riconvenzionale, la Corte ha riqualificato il motivo come denuncia di radicale carenza di motivazione. Il giudice d’appello aveva ritenuto non provata la domanda, limitandosi a rilevare la genericità della prova testimoniale articolata, senza esaminare i documenti prodotti dalla parte, puntualmente indicati e idonei a comprovare il nesso causale tra l’errata identificazione catastale e il danno lamentato.
L’accoglimento di tale motivo ha comportato l’assorbimento della censura relativa alla condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., la cui fondatezza è stata comunque rimarcata ad abundantiam: la mera soccombenza non integra il presupposto della norma, che esige la mala fede o la colpa grave della parte, valutata con riferimento all’abuso dello strumento processuale nel suo complesso, secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 9912 del 2018. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio, per il nuovo esame, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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