Poteri officiosi del CTU contabile oltre le preclusioni delle parti (Cass. civ. Sez. 3 n. 21061 del 21.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di esame contabile ai sensi dell’art. 198, comma 2, c.p.c., il consulente tecnico nominato dal giudice, nei limiti delle indagini affidategli e nell’osservanza della disciplina del contraddittorio, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari per rispondere ai quesiti, purché diretti a provare i fatti principali posti a fondamento della domanda e delle eccezioni. Il CTU, esercitando i poteri officiosi del giudice, non è soggetto al regime delle preclusioni processuali di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., salvo l’opposizione delle parti all’ingresso dei fatti principali; rimane comunque ammissibile l’esame dei fatti secondari o accessori. La scelta del consulente tecnico è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ai sensi dell’art. 61 c.p.c., potendo essere individuato anche al di fuori dell’albo del circondario senza che ne derivi invalidità della nomina; la mancanza di imparzialità del CTU può essere fatta valere esclusivamente mediante ricusazione nel termine di cui all’art. 192 c.p.c.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla domanda di risarcimento del danno proposta da un notaio nei confronti del proprio consulente fiscale, che l’aveva assistita nella redazione delle dichiarazioni dei redditi dal 1999 al 2015. A seguito di una verifica della Guardia di Finanza, era emerso che le prestazioni professionali affidate a soggetti esterni erano state fatturate dal notaio come spese anticipate, escluse da imposizione IVA ai sensi dell’art. 15 d.P.R. n. 633/1972, modalità ritenuta erronea dall’Amministrazione finanziaria.
L’attrice, dopo aver versato le somme conseguenti all’avviso di accertamento e al ravvedimento operoso, aveva convenuto in giudizio il commercialista, assumendo che l’erroneo trattamento fiscale fosse a lui imputabile. Il Tribunale di Sondrio rigettava la domanda e la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati il secondo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo di ricorso, ravvisando una contraddittorietà e apparenza della motivazione della sentenza impugnata nel senso indicato dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014. Il giudice d’appello aveva fondato il proprio convincimento su una visione parziale della vicenda, considerando esclusivamente gli oneri del notaio nella fatturazione delle proprie prestazioni, senza valutare i corrispondenti obblighi del professionista fiscalista incaricato di ricevere e supervisionare quanto operato dal cliente.
Quanto ai poteri del CTU, la Corte ha precisato che l’esito della consulenza era stato il precipitato del mancato esame della documentazione relativa all’accertamento fiscale, che il consulente aveva chiesto di poter esaminare. In materia di esame contabile, il rigido regime delle preclusioni è fortemente attenuato: il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini affidategli, può acquisire tutti i documenti necessari per rispondere ai quesiti, anche se diretti a provare i fatti principali, richiamando l’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite n. 3086 del 2022 e l’ordinanza Sez. 3 n. 16012 del 2024.
La Corte ha inoltre escluso la fondatezza dei motivi relativi alla scelta del CTU operata dal giudice di primo grado. La nomina di un professionista non iscritto all’albo dei consulenti del circondario non è invalida, essendo la scelta rimessa al prudente apprezzamento del giudice ai sensi dell’art. 61 c.p.c., come confermato da Cass. Sez. 1 n. 11221 del 2024 e Cass. Sez. 1 n. 12499 del 2023. La mancanza di imparzialità del consulente può essere fatta valere esclusivamente mediante ricusazione nel termine dell’art. 192 c.p.c., oltre il quale ogni questione è preclusa.
La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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