Contributo unificato raddoppiato: al giudice civile solo il presupposto processuale (Cass. civ. Sez. III n. 2522 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributo unificato, l’attestazione che il giudice dell’impugnazione è chiamato a rendere ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 può riguardare solo il presupposto processuale del raddoppio, ovvero l’aver adottato una pronuncia di integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione. Non può invece estendersi all’accertamento della debenza del contributo unificato iniziale, riservato in via esclusiva all’amministrazione giudiziaria e, in caso di contestazione, alla giurisdizione tributaria. Ne consegue che è erronea la statuizione con cui il giudice civile dichiari la parte tenuta al versamento della doppia contribuzione: egli deve limitarsi a dare atto della sussistenza del presupposto processuale, restando la concreta debenza demandata all’amministrazione. Irrilevante è che, in un passaggio motivazionale privo di rilievo decisorio, sia stata accolta una tesi censoria, dovendosi avere riguardo all’esito complessivo del giudizio di appello.
Il Fatto
Ottenuta con sentenza del Tribunale di Roma la pronuncia sostitutiva ex art. 2932 cod. civ. del non concluso contratto di compravendita di alcune unità immobiliari, già di proprietà della società, gli odierni ricorrenti convennero in separato giudizio la società proprietaria chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nel trasferimento della proprietà e il rimborso dei canoni locativi corrisposti dopo l’emissione della sentenza costitutiva.
Il Tribunale rigettò le domande, escludendo la sussistenza di pregiudizi patrimoniali apprezzabili. La Corte d’appello respinse il gravame, dichiarando i ricorrenti tenuti al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato. Proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, la Corte ha dichiarato inammissibili i primi tre e accolto il quarto, relativo proprio alla doppia contribuzione.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi sono inammissibili. La Corte d’appello non ha adottato una motivazione per relationem, ma ha rilevato, a monte, che la sentenza di primo grado non era stata idoneamente impugnata, per violazione dell’onere di specificità dell’art. 342 cod. proc. civ.. I ricorrenti non si confrontano con questa preliminare e assorbente ratio decidendi.
Essi si limitano a una contestazione generica, che postula trattarsi di motivazione per relationem e mostra di non averne compreso il diverso significato processuale. Omettono di localizzare l’atto di appello nel fascicolo e di riportarne il contenuto essenziale, violando gli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ.. Anche sotto questo profilo, in ipotesi di error in procedendo, la censura deve rispettare le regole del codice di rito, come chiarito da Cass. Sez. U. n. 8077 del 2012.
Assume rilievo, inoltre, il principio per cui, se il giudice ha dichiarato inammissibile un motivo di impugnazione e ha poi ugualmente proceduto al suo esame nel merito, le relative argomentazioni sono ininfluenti, e la parte deve censurare soltanto la dichiarazione di inammissibilità (Cass. Sez. U. n. 2155 del 2021).
Il quarto motivo è fondato, per ragione diversa da quella prospettata. La Corte può accogliere il ricorso per una ragione di diritto diversa, purché fondata sui fatti come prospettati dalle parti. Le Sezioni Unite (Cass. Sez. U. n. 4315 del 2020) hanno chiarito che l’attestazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 può riguardare solo il presupposto processuale del raddoppio, non la debenza del contributo, riservata all’amministrazione giudiziaria e al giudice tributario.
Erroneamente, dunque, la Corte d’appello ha dichiarato la parte tenuta al versamento della doppia contribuzione, con statuizione eccedente i poteri del giudice civile. La sentenza è cassata sul punto, con decisione nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.: eliminata la statuizione impugnata, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo.
Nota della Redazione
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