Inammissibile il ricorso per cassazione proposto in duplicazione (Cass. civ. Sez. V n. 3508 del 11.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che impugni una sentenza già oggetto di altro ricorso proposto dalla stessa parte, chiamato alla medesima adunanza e deciso dal medesimo Collegio, è inammissibile per sostanziale duplicazione, vertendosi in ipotesi di abuso dello strumento processuale. Il rilievo è dato d’ufficio, non richiedendo eccezione di parte. All’inammissibilità conseguono la compensazione delle spese per la ricorrenza di giustificati motivi e la condanna del ricorrente al versamento del cd. doppio contributo unificato, ove dovuto.

Il Fatto

Un contribuente impugna innanzi alla Corte di cassazione la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Messina, ha riformato la decisione di primo grado. In primo grado era stato annullato un avviso di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP relativo a un’annualità risalente, sul presupposto che l’utilizzazione di immobili locati a turisti dovesse qualificarsi come reddito di locazione e non come reddito d’impresa da affittacamere.

La Commissione tributaria provinciale aveva aderito alla tesi del contribuente, valorizzando le ridotte dimensioni della struttura e la natura dei servizi offerti. Il giudice di appello ha invece riconosciuto la natura imprenditoriale dell’attività, valorizzando l’organizzazione dei servizi, la loro pubblicizzazione e il numero rilevante di immobili e camere destinate agli ospiti. Il contribuente ricorre per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per motivazione asseritamente apparente, illogica e contraddittoria, nonché per impiego di presunzioni semplici non provate, in preteso contrasto con gli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. Il secondo motivo deduce omesso esame di un fatto controverso e decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., assumendo che l’attività di affittacamere non sarebbe mai stata svolta dal ricorrente, essendosi questi limitato a locare gli immobili avvalendosi di una società terza con struttura organizzativa autonoma.

La Corte non scende all’esame dei motivi. Rileva anzitutto che il ricorso ha ad oggetto la medesima sentenza impugnata in altro giudizio, iscritto a diverso numero di ruolo generale, chiamato alla medesima adunanza del 3 dicembre 2024 innanzi al medesimo Collegio e già definito con una separata ordinanza pubblicata nel dicembre 2024.

Accertata la coincidenza oggettiva e soggettiva dell’impugnazione, il Collegio dichiara inammissibile il ricorso, qualificando la fattispecie come sostanziale duplicazione di una iniziativa processuale già esercitata. Il rilievo è assunto d’ufficio, trattandosi di verifica dei presupposti di ammissibilità del mezzo di impugnazione, non subordinata a eccezione della controricorrente Agenzia delle entrate.

Quanto alle conseguenze economiche, la Corte ritiene sussistenti giustificati motivi per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Rileva tuttavia che, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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