Esenzione IMU dei consorzi di sviluppo industriale e limiti del sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. 5 n. 6450 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 presuppone l’utilizzo diretto dell’immobile da parte dell’ente richiedente, che deve essere destinato esclusivamente a compiti istituzionali, non essendo sufficiente la natura di ente pubblico economico del possessore. Per i consorzi di sviluppo industriale, l’esenzione non spetta quando i beni siano concessi in godimento a terzi verso corrispettivo, salva la dimostrazione, il cui onere grava sul contribuente, che gli immobili siano direttamente destinati a finalità pubblicistiche e non all’ordinaria attività imprenditoriale. La destinazione a compiti istituzionali non coincide con il perseguimento dell’interesse pubblico, che può essere realizzato anche tramite soggetti privati. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma primo, num. 5, c.p.c. non è configurabile qualora il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito, ancorché la motivazione non dia conto di tutte le risultanze probatorie.

Il Fatto

Il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Avellino impugnava due avvisi di accertamento IMU relativi agli anni 2012 e 2013, deducendo la sussistenza dei presupposti per l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 in ragione delle proprie finalità istituzionali e della prevalente composizione pubblica, essendo costituito da Comuni e, in misura residuale del 3%, dall’IACP. La Commissione Tributaria Provinciale di Avellino rigettava i ricorsi e la Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione Distaccata di Salerno, confermava la decisione, rilevando la natura di ente pubblico economico del Consorzio e la mancata dimostrazione che i singoli immobili fossero destinati allo svolgimento di attività pubblica e comunque priva di fine di lucro. Il Consorzio proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, esaminati congiuntamente i motivi, ha innanzitutto ricostruito i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione a seguito della riformulazione dell’art. 360, comma primo, num. 5, c.p.c. ad opera del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012. La pronuncia ha ribadito che il vizio denunciabile è solo l’anomalia motivazionale che si atteggi quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, concretizzandosi nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile o nella motivazione perplessa, con esclusione del semplice difetto di sufficienza. Nel caso di specie, la sentenza impugnata, ancorché sintetica, ha esplicitato l’iter logico-giuridico seguito, rendendo percepibile la ragione del rigetto.

Quanto al merito dell’esenzione, la Corte ha richiamato il principio per cui l’agevolazione ex art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 richiede che l’immobile sia posseduto dall’ente ed esclusivamente adibito a compiti istituzionali, non potendo confondersi le finalità istituzionali con l’interesse pubblico, perseguibile anche attraverso soggetti di natura privata. La locuzione “compiti istituzionali” è riferita solo a funzioni pubbliche e attività di servizio pubblico, con esclusione delle attività economiche, rispetto alle quali gli enti operano come ordinari soggetti privati. Per tale ragione, l’esenzione non è configurabile quando i beni siano concessi a terzi verso corrispettivo, come avviene tipicamente per i consorzi di sviluppo industriale, qualificati come enti pubblici economici per l’attività di concessione di beni in godimento dietro pagamento di canoni.

Pur riconoscendo che i consorzi svolgono anche attività pubblicistica, quale la localizzazione industriale, la Corte ha precisato che, ai sensi dell’art. 31, comma 18, della legge n. 289 del 2002, norma interpretativa, l’esenzione si applica ai consorzi tra enti territoriali e tra enti individualmente esenti, gravando sul contribuente l’onere di dimostrare che gli immobili siano esclusivamente destinati a compiti istituzionali e non all’ordinaria attività industriale e commerciale. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno accertato che tale dimostrazione non era stata fornita con riferimento ai singoli immobili oggetto di imposizione.

Infine, la Corte ha escluso la configurabilità del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, poiché le questioni relative alla natura del Consorzio, alle sue finalità e ai requisiti dell’esenzione sono state specificamente considerate dalla corte territoriale. Una diversa valutazione del materiale probatorio avrebbe introdotto un terzo grado di giudizio, non ammesso nel giudizio di legittimità, il quale costituisce rimedio impugnatorio a critica vincolata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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