Vendita di uva, denuncia dei vizi e inadempimento dell’acquirente (Cass. civ. Sez. II n. 3526 del 11.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, incombe sul compratore l’onere di provare la tempestività della denuncia e l’accertamento compiuto dal giudice di merito su tale tempestività è censurabile in sede di legittimità solo nei limiti dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., restando la valutazione del documento rimessa al giudice di merito. Il ricorso è inammissibile, per la parte che denuncia l’omesso esame di fatti decisivi, quando ricorre l’ipotesi della doppia conforme di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis al giudizio di appello introdotto nel 2015, non avendo la ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni conformi. Infine, la distinzione tra debito di valore e debito di valuta attiene all’oggetto diretto e originario della prestazione: non si confonde con il piano della liquidazione del ristoro patrimoniale, commisurato al prezzo pattuito, consecutivo all’inadempimento dell’obbligazione di raccolta.

Il Fatto

L’azienda agricola venditrice e la società acquirente stipulano un contratto avente a oggetto tutte le partite di uva esistenti su un fondo, da raccogliere a cura e spese dell’acquirente entro termini contrattualmente qualificati come essenziali. Sulla base di una stima della produzione, l’acquirente consegna sei assegni di pari importo, uno dei quali a titolo di caparra confirmatoria, con conguaglio finale subordinato alla verifica della quantità effettivamente raccolta.

La raccolta viene completata con notevole ritardo e solo in parte. La venditrice conviene l’acquirente davanti al Tribunale di Taranto per sentirne accertare la responsabilità e ottenere il risarcimento. L’acquirente eccepisce che il prodotto era divenuto incommerciabile per avverse condizioni climatiche e propone domanda riconvenzionale di restituzione delle somme versate in eccesso. Il Tribunale accoglie la domanda attrice e rigetta quella riconvenzionale. La Corte d’appello di Lecce conferma. L’acquirente ricorre per cassazione con otto motivi.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, relativo alla decadenza dalla garanzia per vizi, la Corte rileva che la censura di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile per la ricorrenza della doppia conforme. Nel merito, ciò che la ricorrente contesta è la valutazione di un documento, la lettera con cui ha denunciato i vizi: si tratta di apprezzamento riservato al giudice di merito. La Corte ricorda che l’accertamento sulla tempestività della denuncia è incensurabile in sede di legittimità e che la missiva richiama piogge e muffe insorte già nella seconda settimana di agosto, con perizia giurata effettuata il 25 agosto.

Il secondo, terzo e quarto motivo ruotano attorno alla pretesa alterazione dello stato dei luoghi prima dell’accesso del consulente tecnico nel procedimento di accertamento tecnico preventivo. La Corte esclude il vizio di omessa pronuncia, avendo il giudice di appello esaminato espressamente la doglianza; dichiara inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. per la doppia conforme; reputa inammissibile anche il motivo sull’art. 1227, secondo comma, cod. civ., sussistendo un’autonoma ratio decidendi non attinta da specifico motivo.

Il quinto, sesto e settimo motivo riguardano il rigetto della domanda riconvenzionale di restituzione. La Corte esclude l’omessa pronuncia e il difetto di motivazione: il rigetto della riconvenzionale è conseguenza del rigetto dell’eccezione di inadempimento fondata sui vizi. Il ragionamento della ricorrente presuppone la legittimità della raccolta parziale, premessa smentita dall’accoglimento della domanda risarcitoria. Il settimo motivo si sostanzia in una richiesta di rivalutazione dei conteggi del consulente tecnico, apprezzamento di fatto incensurabile.

L’ottavo motivo contesta la condanna alla rivalutazione monetaria, sostenendo la natura di debito di valuta. La Corte osserva che si è formato il giudicato sulla natura risarcitoria della pretesa e che l’obbligazione risarcitoria costituisce debito di valore. La ricorrente confonde il piano dell’obbligazione rimasta inadempuita — la mancata totale raccolta del prodotto — con quello della liquidazione del ristoro, commisurato al prezzo pattuito. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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