La procura a vendere contestuale al mutuo viola il divieto di patto commissorio (Cass. civ. n. 24749 del 16.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto del patto commissorio, ex art. 2744 c.c., si estende a qualsiasi negozio, anche diverso dal patto di trasferimento diretto, che venga impiegato per conseguire il risultato concreto vietato, ossia l’illecita coercizione del debitore ad accettare preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene in caso di inadempimento. Ne consegue che la procura a vendere un immobile, conferita dal mutuatario al mutuante contestualmente alla stipulazione del mutuo, è nulla qualora si accerti l’esistenza di un nesso funzionale tra i due atti, valutabile dal giudice di merito attraverso l’esame della causa concreta e del collegamento funzionale dell’operazione complessa. Il giudice può rilevare d’ufficio la nullità del contratto, anche quando sia stata proposta domanda di annullamento, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione.
Il Fatto
Gli attori convenivano in giudizio i proprietari di alcuni immobili, chiedendo l’annullamento di un atto di vendita del 1957 per conflitto di interessi del procuratore e, in subordine, l’accertamento dell’usucapione. Nel corso del giudizio, proponevano una nuova domanda di nullità degli atti di compravendita e della procura a vendere, per illiceità della causa ex artt. 1418, 1343, 1344 e 2744 c.c.. Il Tribunale, dichiarata inammissibile la domanda nuova, rilevava d’ufficio la nullità dell’atto di vendita del 1957 per violazione del divieto del patto commissorio, ravvisando un collegamento tra la procura del 1950, il mutuo del 1950 e la successiva vendita del 1957. La Corte d’Appello rigettava l’impugnazione, confermando la nullità e dichiarando inammissibile la domanda di usucapione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, affronta preliminarmente la questione della copia incompleta della sentenza impugnata, affermando che la sua produzione non determina l’improcedibilità del ricorso quando la parte di motivazione presente consenta di dedurre con certezza l’oggetto della controversia e le ragioni della decisione. Quanto al primo motivo, relativo alla motivazione apparente, la Corte lo dichiara inammissibile, poiché la censura si sostanzia nella lamentata insufficienza della motivazione, non più deducibile dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., salvo i casi di motivazione totalmente mancante o meramente apparente.
Nel scrutinare il secondo motivo, la Corte afferma il principio per cui la violazione dell’art. 2744 c.c. non richiede necessariamente la contestualità temporale tra procura e mutuo, ma la sussistenza di un nesso funzionale tra gli atti. Tale nesso è stato correttamente individuato dalla corte di merito nella stipulazione degli atti a distanza di pochi giorni, nel rinvio della scrittura privata alla procura, nell’obbligo di non revoca della procura fino alla restituzione del prestito e nella destinazione dei frutti dei beni a tacitazione degli interessi. La Corte richiama il principio per cui la valutazione del nesso funzionale è demandata al giudice di merito, che deve considerare la causa concreta dell’operazione negoziale.
Viene inoltre rigettato il terzo motivo, affermando che il giudice può rilevare d’ufficio la nullità del contratto anche quando sia stata proposta una domanda di annullamento, senza incorrere in ultrapetizione. Nel caso di specie, la pronuncia di nullità è stata adottata d’ufficio dal giudice di primo grado e su tale statuizione si è formato il contraddittorio in appello, senza che fosse necessario un appello incidentale sulla declaratoria di tardività della domanda proposta con la memoria ex art. 183 c.p.c..
Infine, la Corte respinge il quarto motivo, relativo alla violazione dell’art. 101 c.p.c., osservando che i convenuti erano stati posti in condizione di controdedurre sulla nullità, in quanto la domanda era stata proposta, sia pure tardivamente, dagli attori con la memoria ex art. 183 c.p.c., e sul punto si era svolto il contraddittorio, applicandosi il principio del raggiungimento dello scopo. In merito alla domanda di usucapione, la Corte la ritiene tardiva, in quanto l’interesse alla sua proposizione non sorgeva solo dalla nullità del trasferimento, ma anche dalla possibilità di paralizzare gli effetti dell’azione di annullamento, potendo essere avanzata già in via riconvenzionale nel giudizio di primo grado.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1343 c.c. – Causa illecita
- Art. 1344 c.c. – Contratto in frode alla legge
- Art. 1418 c.c. – Cause di nullità del contratto
- Art. 2744 c.c. – Divieto del patto commissorio
- Art. 101 c.p.c. – Principio del contraddittorio
- Art. 183 c.p.c. – Prima comparizione delle parti e trattazione della causa
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso